Progetto posto in consultazione - OS-LCart
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 8 pagine
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Ordinanza sulle sanzioni LCart 251.5
Art. 9 Forma e tenore dell’autodenuncia
1 L’autodenuncia contiene le informazioni necessarie concernenti l’impresa denunciante, il tipo di infrazione denunciata, le imprese partecipanti all’infrazione e i mercati interessati o rilevanti. L’autodenuncia può essere fatta anche oralmente e messa a verbale.
2 L’impresa può presentare l’autodenuncia in forma anonima. La segreteria disciplina le modalità nel singolo caso d’intesa con un membro della presidenza della COMCO.
3 La segreteria conferma di aver ricevuto l’autodenuncia, precisando la data e l’ora in cui l’ha ricevuta. D’intesa con un membro della presidenza, comunica all’impresa denunciante, nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a:
a. in che misura ritiene adempiute le condizioni per una rinuncia integrale alla sanzione secondo l’articolo 8 capoverso 1;
b. le informazioni che la stessa deve ancora trasmettere, in particolare per adempiere le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1; e
c. nel caso di un’autodenuncia anonima, il termine di cui dispone l’impresa per rivelare la sua identità.
Art. 10 Procedura in caso di più autodenunce
Le autorità in materia di concorrenza esaminano le autodenunce pervenute successivamente solo dopo aver preso una decisione conformemente all’articolo 9 capoverso 3 sulle prime autodenunce.
Art. 11 Decisione di rinuncia a qualsiasi sanzione
1 La COMCO decide sulla rinuncia integrale alla sanzione.
2 La COMCO può derogare a una comunicazione da parte della segreteria secondo l’articolo 9 capoverso 3 lettera a solo se viene a conoscenza successivamente di elementi che si oppongono alla rinuncia integrale alla sanzione.
Sezione 4: Riduzione della sanzione in caso di ulteriori autodenunce
Art. 12 Condizioni
1 La COMCO riduce la sanzione se l’impresa:
a. denuncia la sua partecipazione a una limitazione della concorrenza secondo l’articolo 5 capoverso 3 o 4 o l’articolo 7 LCart; e
b. sottopone prove che consentano alla COMCO di accertare un’infrazione secondo l’articolo 5 capoverso 3 o 4 o l’articolo 7 LCart.
2 La riduzione è possibile soltanto se l’impresa soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere b–d.