Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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dell’ordinanza) apportandovi alcuni adeguamenti di natura tecnica in modo che la somma delle quoteparti cantonali vi sia indicata separatamente e dedotta dalle prestazioni. Diversamente, le riserve minime risulterebbero troppo elevate.

1.1.11 Assunzione dei costi dei trattamenti effettuati all’estero

Secondo l’articolo 36 capoverso 2 OAMal, l’AOMS assume i costi dei trattamenti effettuati all’estero in caso d’urgenza. Esiste urgenza se l’assicurato che soggiorna temporaneamente all’estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Le prestazioni di cui alla disposizione citata e i trattamenti dispensati all’estero ai frontalieri, ai lavoratori distaccati all’estero e alle persone al servizio di una collettività pubblica, come pure ai loro familiari (art. 3–5 OAMal) sono assunti al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo rimborso in Svizzera (art. 36 cpv. 4 OAMal).

L’assunzione dei costi dei trattamenti effettuati nell’UE/AELS e nel Regno Unito avviene prevalentemente secondo le disposizioni dell’assistenza reciproca internazionale conformemente al diritto europeo di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento [CE] n. 883/2004), per cui in questi casi non si applica l’articolo 36 OAMal. Secondo il diritto vigente (cfr. art. 49a cpv. 1 e 2terLAMal in combinato disposto con art. 36 cpv. 4 OAMal) ciò significa che oggi, al di fuori dell’assistenza reciproca internazionale, nel settore ambulatoriale l’AOMS assume al massimo il 200 per cento e in quello ospedaliero solo il 90 per cento (2x45 %) dei costi della stessa cura fornita in Svizzera.

Con il passaggio al finanziamento uniforme, anche nel settore ospedaliero l’AOMS assumerà al massimo il 200 per cento dei costi che verrebbero sostenuti in Svizzera. In questo modo il finanziamento uniforme sarà attuato coerentemente anche in caso di trattamenti effettuati all’estero. Un adeguamento dell’articolo 36 capoverso 4 OAMal che limiti al 100 o al 150 per cento l’importo assunto dall’AOMS è inopportuno perché avrebbe solo un esiguo potenziale di risparmio e creerebbe una discrepanza indesiderata con la disposizione di analogo tenore dell’articolo 17 dell’ordinanza del 20 dicembre sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202).

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il diritto delle assicurazioni sociali dell’Unione europea (UE) non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono in ampia misura determinare liberamente la struttura, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione del proprio sistema di sicurezza sociale. In considerazione dell’elevata eterogeneità dei sistemi, non è stato effettuato alcun confronto con il diritto estero.

L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002, e la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (convenzione AELS) disciplinano il coordinamento della sicurezza sociale. Sulla base dell’articolo 95a LAMal, la Svizzera ha così adottato le disposizioni sul coordinamento sancite dai regolamenti