Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine
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Per esempio, si potrebbero allineare i risultati della valutazione dei bisogni ottenuti con diversi strumenti rilevandone le differenze mediante studi dei tempi e cercando di ottenere risultati comparabili con una successiva calibrazione oppure un allineamento metodologico degli strumenti. Questo approccio equivarrebbe a mantenere i requisiti vigenti ma non ancora attuati per la valutazione dei bisogni nelle case di cura ai sensi dell’articolo 8b OPre, estendendoli eventualmente alle cure a domicilio. Tuttavia, come è emerso nell’ambito dell’attuazione dei requisiti minimi vigenti per la valutazione dei bisogni nelle case di cura, il processo è lungo e complicato. Questo aspetto pone non pochi problemi visto che dal 2032 le prestazioni di cura dovranno essere finanziate in modo uniforme e che ciò presuppone la disponibilità di tariffe per le prestazioni di cura sviluppate sulla scorta di una base di dati stabilita in modo trasparente e uniforme. Il fatto che, come indicato sopra, gli attori coinvolti non siano ancora riusciti ad attuare gli studi dei tempi richiesti dal 2020 dimostra che questa opzione ha scarse possibilità di successo.
A prescindere dall’introduzione del finanziamento uniforme, un gran numero di attori preferirebbe avvalersi di uno strumento unico, ritenendolo una soluzione meno onerosa e attuabile in tempi più brevi. Con la dismissione prevista nel 2028 di uno dei tre strumenti utilizzati, diversi Cantoni e diverse case di cura dovranno comunque optare per un altro strumento e questa situazione può essere sfruttata per passare direttamente a un futuro strumento unico.
1.1.9 Adeguamento della compensazione dei rischi
Nel calcolo delle tasse di rischio e dei contributi compensativi possono essere considerati solo i costi a carico dell’AOMS finanziati con i premi. Ciò significa che, nel calcolo della compensazione dei rischi, il contributo cantonale di cui all’articolo 60 nLAMal deve essere dedotto dai costi lordi come già oggi avviene con la partecipazione ai costi delle persone assicurate. L’adeguamento dell’OCoR necessario sarà apportato con la modifica menzionata al numero 1.1.
La compensazione dei rischi di un anno di compensazione (anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi) dipende dai costi dell’anno precedente. Nel 2028 la parte dei costi dell’AOMS finanziata con i premi varierà sensibilmente rispetto all’anno precedente, perché l’aliquota percentuale per il contributo cantonale applicabile dal 2028 si baserà sulla situazione degli anni 2016–2019, ma in quelli successivi il trasferimento delle prestazioni dal settore ospedaliero a quello ambulatoriale ha causato anche uno spostamento delle quote dei costi finanziate con i premi e dai Cantoni
– e sarà così fino al 2027. Per raggiungere il livello dei costi dell’anno di compensazione verrà applicato un fattore di rincaro il cui calcolo è disciplinato nell’OCoR-DFI. Il calcolo della compensazione dei rischi dell’anno di compensazione 2028 richiederà un adeguamento della pertinente disposizione. Tale modifica sarà oggetto della revisione totale dell’OCoR-DFI attualmente in corso (cfr. Procedure di consultazione in corso).
1.1.10 Test di solvibilità
Per quanto riguarda il test di solvibilità è prevista una modifica – non ancora avviata – dell’ordinanza del DFI del 18 ottobre 2011 concernente le riserve nell’assicurazione sociale malattie (ORAMal-DFI; RS 832.102.15), che probabilmente si limiterà a rivedere solo il modulo elettronico per la determinazione delle riserve minime (cfr. allegato