Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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al Cantone decidere se, qualora si verifichi una delle due condizioni citate nella legge, intende effettivamente limitare le autorizzazioni.

Attualmente, conformemente al vigente tenore dell’articolo 55b LAMal, una limitazione delle autorizzazioni è possibile solo se in un Cantone i costi annui per assicurato delle cure di cui all’articolo 25a LAMal aumentano in misura maggiore rispetto ai costi annui della media svizzera. Poiché il vigente articolo 55b LAMal viene completamente rivisto, ora tale articolo consente ai Cantoni di prevedere una limitazione anche se i costi per assicurato nella categoria interessata sono superiori alla media svizzera della categoria in questione. Inoltre, oltre alle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbisLAMal possono essere limitate anche le autorizzazioni per i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera e LAMal. Le attuali formulazioni delle riserve relative agli infermieri (art. 49 cpv. 2 OAMal) e alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio (art. 51 cpv. 2 OAMal) vengono leggermente adeguate ai fini dell’uniformazione. Nelle disposizioni relative ai medici (art. 38 cpv. 2 OA-Mal) e agli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici (art. 39 cpv. 2 OAMal) viene apportata una piccola modifica redazionale alla formulazione nell’ottica dell’uniformazione e per precisare il rimando all’articolo 55a LAMal aggiungendovi i capoversi 1 e 6.

3.1.5 Controllo da parte dei Cantoni delle fatture per prestazioni ospedaliere

Il disciplinamento proposto contiene disposizioni sul trattamento e sulla trasmissione ai Cantoni dei dati inerenti alle fatture per le cure ospedaliere. In particolare, il servizio cantonale competente è tenuto a garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto in materia di protezione dei dati. Inoltre, viene precisato il termine entro il quale un Cantone può contestare all’assicuratore una fattura che ha ricevuto.

3.1.6 Modalità di versamento del contributo cantonale e federale

I versamenti del contributo cantonale devono essere effettuati a cadenza settimanale. Se i Cantoni non versano il loro contributo all’IC LAMal entro i termini previsti, per il ritardo nei pagamenti devono pagarle un interesse di mora che ammonta al 5 per cento all’anno, in linea con interessi di mora simili applicati nel campo dell’assicurazione malattie.

Allo stesso tempo va disciplinato anche il nuovo contributo federale ai costi delle cure fornite ad assicurati residenti all’estero senza un legame con un Cantone. Le relative disposizioni devono rifarsi a quelle per il contributo cantonale, il cui volume finanziario è di gran lunga superiore a quello comparativamente irrilevante del contributo federale, e prendere ispirazione dal disciplinamento del sussidio accordato dalla Confederazione per la riduzione dei premi. Così come per il contributo cantonale, nell’OAMal viene stabilita solo la frequenza del pagamento del contributo federale, anch’essa settimanale.

3.1.7 Modifica di altri atti normativi

La compensazione del rischio si basa sui costi dell’anno precedente e per raggiungere il livello dei costi dell’anno di compensazione verrà applicato un fattore di rincaro disciplinato nell’OCoR-DFI. Nel 2028, la parte dei costi AOMS finanziata con i premi varierà sensibilmente rispetto all’anno precedente, per cui per il calcolo della compensazione