Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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- gli infermieri indipendenti devono essere esentati dall’obbligo di suddividere più in dettaglio i costi di produzione delle prestazioni in spese per il personale, costi del materiale, costi per l’uso di spazi, costi del capitale, spese per investimenti e ammortamenti.

Le restanti disposizioni sulle modalità di trasmissione, trattamento e conservazione dei dati (art. 59g–59i OAMal) possono essere riprese senza modifiche anche per le prestazioni di cura.

3.1.2 Nuovi compiti dell’IC LAMal

Secondo l’articolo 18 capoverso 2sexiesnLAMal, l’IC LAMal calcola e riscuote il contributo cantonale e il contributo federale di cui all’articolo 60 nLAMal e li suddivide fra gli assicuratori conformemente all’articolo 60a nLAMal. A tal fine deve istituire un comitato autonomo specializzato nel quale i Cantoni sono adeguatamente rappresentati. Una norma di delega autorizza il Consiglio di fondazione dell’IC LAMal a emanare un regolamento sull’organizzazione del comitato autonomo specializzato di cui all’articolo 18 capoverso 2sexiesnLAMal. L’OAMal modificata stabilisce esplicitamente che i Cantoni e gli assicuratori devono essere coinvolti nell’elaborazione di tale regolamento.

3.1.3 Trasmissione dei dati degli assicuratori ai Cantoni

I Cantoni devono adempiere diversi compiti legali (p. es. autorizzare e vigilare sui fornitori di prestazioni, pianificare, stabilire gli obiettivi in materia di costi, controllare l’evoluzione dei costi ecc.). A tale scopo necessitano regolarmente di dati in forma aggregata sui costi complessivi delle prestazioni rimunerate per fornitore di prestazioni. Dato che i compiti di vigilanza dei Cantoni soggiacciono al principio di territorialità, i dati ricevuti coprono l’attività che i fornitori di prestazioni hanno svolto sul loro territorio, indipendentemente dal luogo di residenza della persona che ne ha beneficiato.

In questo senso, è importante fare una distinzione normativa tra i dati degli assicuratori attualmente comunicati all’UFSP (art. 28 OAMal) e quelli che saranno trasmessi ai Cantoni. In effetti, l’articolo 28 OAMal disciplina esclusivamente i dati raccolti dall’UFSP per adempiere i compiti conferitigli dalla LAMal. Tuttavia, per quanto attiene alla vigilanza sui fornitori di prestazioni, i Cantoni mantengono la sovranità territoriale. I tipi di dati necessari per i compiti cantonali differiscono da quelli necessari per l’adempimento dei compiti dell’UFSP. Le disposizioni legali che disciplinano la comunicazione dei dati degli assicuratori all’UFSP consentono già oggi di definire requisiti minimi in materia di trattamento dei dati applicabili anche alla trasmissione dei dati degli assicuratori ai Cantoni. Tali requisiti, già stabiliti dall’UFSP per l’approntamento dei dati (art. 28 cpv. 7 OAMal), possono essere applicati anche alla trasmissione dei dati ai Cantoni, affinché siano disponibili dati significativi e comparabili per le analisi (art. 28d cpv. 7 OAMal).

3.1.4 Limitazione delle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni ambulato-

riali

Per i fornitori di prestazioni ora soggetti alla facoltà dei Cantoni di limitare le autorizzazioni, nelle disposizioni dell’OAMal deve essere inserita una riserva relativa a tali limitazioni cantonali. L’articolo 55b nLAMal è una disposizione potestativa, per cui spetta