Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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(CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. Norme equivalenti sono state inserite nella Convenzione del 9 settembre 2021 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, applicata dal 1° novembre 2021.

In virtù di tale diritto in materia di coordinamento, i beneficiari di una rendita svizzera e i loro familiari che non esercitano un’attività lucrativa sottostanno all’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera. Queste persone sono l’unica categoria di assicurati residenti nell’UE, nell’AELS o nel Regno Unito senza un legame con un Cantone per le quali si applica il contributo federale.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

3.1.1 Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle prestazioni di cura

I dati di cui le autorità di approvazione delle tariffe necessitano per le prestazioni di cura sono praticamente gli stessi di cui necessitano per le prestazioni mediche ambulatoriali. Già oggi gran parte dei dati elencati nell’articolo 59f OAMal deve essere comunicata dai fornitori di prestazioni nel settore delle cure3 all’Ufficio federale di statistica (UST) in base agli articoli 59a LAMal e 30 OAMal. Alcuni di questi dati possono essere meno rilevanti per le prestazioni di cura. L’elenco comprende tuttavia l’intero spettro di dati potenzialmente interessati, fermo restando che devono essere comunicati solo quelli rilevanti per la tariffazione.

Per questo motivo, il disciplinamento proposto per le prestazioni di cura riprende in gran parte invariate le disposizioni vigenti per le prestazioni mediche ambulatoriali, ma con alcune modifiche specifiche:

- il termine «specializzazione» accostato al numero di fornitori di prestazioni si riferisce essenzialmente alle specializzazioni mediche per cui viene sostituito con l’espressione più generica «titolo di formazione e di perfezionamento» che include le specializzazioni mediche ma anche altri titoli di formazione e di perfezionamento nel settore delle prestazioni di cura;

- per il settore delle prestazioni di cura a domicilio, il termine «consultazione» non è sempre indicato, perché nell’attuale prassi di rilevazione e trasmissione dei dati esso può comprendere tutte le prestazioni che un fornitore di prestazioni eroga a una persona assicurata in un giorno, ma nelle prestazioni di cura a domicilio capita spesso che siano necessarie due o più visite al giorno, per cui per tenere conto di questo aspetto potenzialmente rilevante per la tariffa (p. es. tempi di trasferta) deve essere possibile comunicare anche il numero di visite a domicilio;

3 Qui si tratta di fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal, ovvero p. es. delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e delle case di cura, ma non delle singole persone impiegate da questi fornitori di prestazioni. L’obbligo di comunicazione dei dati riguarda i fornitori di prestazioni e non le persone assunte da loro.