Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine
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Il vigente articolo 8b OPre definisce requisiti minimi per la valutazione dei bisogni nelle case di cura, che dovrebbero indurre un allineamento dei tre sistemi. In particolare, gli strumenti utilizzati devono basarsi su studi dei tempi condotti secondo una metodologia uniforme a livello nazionale, concordata tra assicuratori, fornitori di prestazioni e Cantoni. Le pertinenti disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2020. Tuttavia, sinora gli attori coinvolti non sono riusciti ad accordarsi sulla metodologia auspicata per gli studi dei tempi. Gli studi dei tempi necessari per l’attuazione dei requisiti minimi vigenti sono infatti dispendiosi e molti attori appoggiano l’introduzione di uno strumento unico come interRAI-LTCF (Long-term-care-facilities) che considerano la soluzione più efficiente per le case di cura. La disposizione transitoria secondo cui la valutazione dei bisogni nelle case di cura può continuare a essere effettuata conformemente al diritto vigente è già stata prorogata più volte e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2027.
Già oggi gli strumenti utilizzati per la valutazione dei bisogni nelle case di cura e nelle cure a domicilio devono consentire la registrazione dei dati sugli indicatori medici della qualità di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera f LAMal per mezzo di dati di routine rilevati durante la valutazione dei bisogni.
Con l’eliminazione del finanziamento residuo da parte dei Cantoni e dei Comuni nel quadro del finanziamento uniforme delle prestazioni di cura a partire dal 2032 e la rimunerazione delle prestazioni di cura effettuata in base a tariffe concordate tra i partner tariffali, una valutazione dei bisogni di cure uniforme in tutta la Svizzera diventerà ancora più importante. Per le tariffe che bisognerà sviluppare a partire dal 2028, i partner tariffali dovranno potersi basare su informazioni inerenti ai bisogni di cure, alle prestazioni fornite e ai costi sostenuti, generate secondo parametri comparabili a livello nazionale. Diversamente, soprattutto per le case di cura, vi sarà il rischio di distorsione della tariffazione e della ponderazione relativa di diverse prestazioni. Per un confronto significativo bisogna partire dal presupposto che le persone con bisogni di cure simili vengano classificate nello stesso livello dei bisogni di cure. Se ciò non avviene – come è presumibilmente il caso oggi visto che si utilizzano strumenti diversi e non calibrati – e i tempi effettivamente impiegati per i casi inseriti nello stesso livello dei bisogni di cure divergono sensibilmente a causa della loro classificazione secondo parametri non comparabili, quindi non per motivi medici-di cura, allora le analisi che si basano su tali tempi contengono automaticamente distorsioni.
In linea di principio, i bisogni di cure vengono valutati in modo prospettico indipendentemente dalle tariffe per le prestazioni di cura, mentre le tariffe si basano sui costi delle prestazioni effettivamente fornite e non direttamente sui dati rilevati con tale valutazione. Tuttavia, quest’ultima indica il tipo e la durata delle cure che possono essere considerate efficaci, appropriate ed economiche per il singolo caso concreto e di conseguenza è rilevante anche per il calcolo di tariffe adeguate. Sarebbe utile se si potesse verificare in modo semplice il rispetto dei presunti criteri EAE, ma la valutazione dei bisogni di cure non indica con quali tariffe vengono fatturate le prestazioni di cura.
Poiché la tariffazione delle prestazioni di cura riguarda in linea di principio sia le cure a domicilio sia quelle in casa di cura e andrebbero evitate delimitazioni inutili tra questi due settori, occorre anche esaminare fino a che punto i requisiti per la valutazione dei bisogni nei due settori possano essere uniformati e come fare in modo che la valutazione dei bisogni venga effettuata in modo comparabile in entrambi i settori.