Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine
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assicuratori) oppure come gestire le correzioni a posteriori delle fatture. Le disposizioni dell’ordinanza devono limitarsi a definire un quadro di massima, in particolare la frequenza minima dei versamenti e gli interessi di mora in caso di ritardo nei versamenti da parte dei Cantoni.
I beneficiari di una rendita svizzera che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e i loro familiari sono considerati assicurati senza un legame con un Cantone specifico.
Dato che i Cantoni non possono essere tenuti a farsi carico delle cure ambulatoriali per gli assicurati che non hanno alcun legame con loro, l’articolo 60 capoverso 6 nLAMal introduce un contributo federale per i costi di tutte le cure che essi ricevono in Svizzera. Il presente progetto ne disciplina l’attuazione rifacendosi ai processi per il contributo cantonale.
1.1.7 Contabilità analitica e statistica delle prestazioni nel settore delle pre-
stazioni di cura a domicilio
Dal 2032, l’inclusione delle cure nel finanziamento uniforme delle prestazioni sostituirà il vigente sistema basato sui contributi dell’AOMS, sulla partecipazione degli assicurati e sul finanziamento residuo dei Cantoni. Da quel momento, le prestazioni di cura saranno fatturate in base a tariffe. Per poter sviluppare tariffe adeguate ed economiche occorreranno dati uniformi, e quindi comparabili, inerenti ai costi e alle prestazioni erogate dai fornitori di prestazioni. L’articolo 50 capoverso 2 nLAMal stabilisce che le case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e gli infermieri dovranno disporre di strumenti di gestione adeguati e segnatamente di una contabilità analitica e di una statistica delle prestazioni che consentano loro di calcolare i propri costi di gestione e di investimento e di registrare le proprie prestazioni secondo un metodo uniforme. Entrambi gli strumenti dovranno contenere tutti i dati necessari per la valutazione dell’economicità e la tariffazione nonché, nel caso delle case di cura, per le comparazioni tra istituti e la pianificazione. Inoltre, le disposizioni transitorie della modifica del 22 dicembre 2023 della LAMal esigono che, entro il 1° gennaio 2032, i partner tariffali elaborino tariffe concernenti le prestazioni di cura che si fondano su costi e dati uniformi e trasparenti e adempiono le condizioni legali, segnatamente per quanto concerne la copertura dei costi necessari a una fornitura efficiente delle prestazioni.
Il calcolo uniforme dei costi e la registrazione uniforme delle prestazioni sono anche lo scopo dell’OCPre. Attualmente, dei fornitori di prestazioni nel settore delle cure elencati nell’articolo 50 capoverso 1 nLAMal solo le case di cura soggiacciono alle disposizioni dell’OCPre, mentre le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e gli infermieri non rientrano nel suo campo d’applicazione. Per questo motivo, anche per questi due gruppi di fornitori di prestazioni occorrono prescrizioni sul calcolo dei costi e sulla registrazione delle prestazioni. Inoltre, il tasso d’interesse per calcolare gli interessi calcolatori delle immobilizzazioni è attualizzato per tenere conto dell’evoluzione della situazione sui mercati dei capitali. Il tasso d’interesse è determinato sulla base del costo medio ponderato del capitale.
La necessità di adeguamenti dell’OCPre menzionata sopra – dovuta soprattutto all’estensione del campo d’applicazione alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e agli infermieri – richiede la modifica di più della metà degli articoli. Secondo il numero marginale 276 delle Direttive di tecnica legislativa della Confederazione (DTL), in tal