Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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prescritto dall’articolo 43 capoverso 4 LAMal. L’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura che dovrà essere istituita secondo l’articolo 47a capoverso 1 nLAMal definirà sulla base della struttura tariffale concordata i requisiti concreti per i dati inerenti ai costi e alle prestazioni dei fornitori di prestazioni ed emanerà pertinenti prescrizioni nei confronti di questi ultimi. L’articolo 47a capoverso 5 nLAMal conferisce all’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura le competenze per poter richiedere ai fornitori di prestazioni o eventualmente agli assicuratori i dati necessari per lo sviluppo delle tariffe. All’occorrenza, questi requisiti relativi ai dati sui costi e sulle prestazioni finalizzati allo sviluppo delle strutture tariffali potranno andare oltre le prescrizioni dell’OCPre. Per esempio, i dati potranno essere rilevati in modo più dettagliato rispetto a quanto previsto dall’OCPre oppure in base a ulteriori criteri non menzionati esplicitamente nell’OCPre. Simili requisiti più severi potranno essere decisi e attuati di comune accordo dagli attori incaricati dello sviluppo delle tariffe.

Dall’obbligo dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori di comunicare i dati necessari per lo sviluppo delle tariffe si può dedurre che l’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura può, nei limiti delle disposizioni dell’OCPre, stabilire prescrizioni concrete che devono essere soddisfatte affinché i dati inerenti ai costi e alle prestazioni dei fornitori di prestazioni siano presi in considerazione per l’elaborazione e l’ulteriore sviluppo delle tariffe. In particolare, essa può emanare istruzioni concrete concernenti le prestazioni da registrare, le unità finali d’imputazione da gestire, prescrizioni sulla valutazione delle immobilizzazioni4 o sulla delimitazione e sull’imputazione degli elementi di costo, nonché istruzioni riguardanti il metodo di valutazione dei bisogni di cure.

Gli infermieri indipendenti dovranno affrontare una sfida particolare. Soprattutto la contabilità analitica potrebbe costituire un onere amministrativo relativamente importante per loro, in quanto se ne dovrebbero occupare direttamente oppure dovrebbero affidarla a un servizio esterno e non si può partire dal presupposto che abbiano le stesse risorse in termini di tempo e mezzi finanziari e le stesse conoscenze specialistiche degli altri gruppi di fornitori di prestazioni che soggiacciono all’OCPre. Allo stesso tempo, gli infermieri indipendenti hanno strutture dei costi meno complesse e gamme di prestazioni meno ampie.

Già oggi, per esempio il Cantone di Argovia rileva i dati inerenti ai costi e alle prestazioni degli infermieri indipendenti sulla base del manuale di contabilità di Spitex Svizzera. Questa soluzione contempla alcune semplificazioni che tengono conto della situazione di questi professionisti, pur mantenendo un grado di dettaglio adeguato al livello di armonizzazione obbligatorio (gruppi di conti), ciò che costituisce il presupposto per una base di dati uniforme. Dal punto di vista tecnico, i dati vengono raccolti in un foglio di

4 Con l’introduzione delle tariffe per le prestazioni di cura, soprattutto nelle case di cura si creerà una situazione simile a quella degli ospedali all’indomani dell’introduzione del nuovo finanziamento ospedaliero. Dato che le immobilizzazioni sono finanziate in modo diverso e ammortizzate in misura diversa, per garantire una loro valutazione uniforme occorrono prescrizioni uniformi. Diversamente, nella comparazione dell’efficienza si metterebbero a confronto fornitori di prestazioni con strutture dei costi molto diverse tra loro, con il rischio di distorcerne il risultato. Per esempio, a parità di costi di produzione delle prestazioni, una casa di cura che ha ottenuto il proprio edificio dal Comune di ubicazione a condizioni preferenziali risulterebbe più economica o efficiente rispetto a un’altra che non ha beneficiato di alcun sostegno comunale.