Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

personale con diverse qualifiche. Se necessario, questa informazione supplementare potrebbe anche ampliare la base per una tariffazione differenziata. All’occorrenza, gli attori dovranno essere liberi di scegliere o sviluppare ulteriormente strumenti che prevedono suddivisioni extra che vanno oltre quelle prescritte dalla legge (p. es. cure di persone affette da demenza, cure palliative, cure psichiatriche, familiari curanti ecc.) se si ritiene che ciò sia utile per un’ulteriore differenziazione delle tariffe.

L’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura di cui all’articolo 47a nLAMal – composta da rappresentanti dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori – potrà stabilire lo strumento che i fornitori di prestazioni dovranno utilizzare affinché i loro dati inerenti ai costi e alle prestazioni possano essere considerati per lo sviluppo, la manutenzione e, se necessario, l’applicazione della tariffa. Poiché avrà bisogno che i dati che riceve siano rilevati in modo comparabile, l’articolo 47a capoverso 5 nLAMal obbliga i fornitori di prestazioni e gli assicuratori a comunicarle i dati necessari per l’elaborazione e lo sviluppo della struttura tariffale.

L’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura definirà quindi i dati inerenti ai costi e alle prestazioni di cui necessita. Visto che nel sistema attuale i dati inerenti alle prestazioni (in particolare ai livelli dei bisogni di cure fatturati dalle case di cura) vengono influenzati dalla valutazione dei bisogni di cure, essa stabilirà anche prescrizioni sulla valutazione dei bisogni. Dal canto suo, l’organizzazione tariffale per le prestazioni ospedaliere (SwissDRG SA) emana già oggi prescrizioni su come i fornitori di prestazioni devono rilevare i dati che le forniscono.

La scelta sulla forma della rilevazione dei dati avverrà seguendo la consueta procedura decisionale prevista dall’organizzazione tariffale – composta da rappresentanti dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori – che, al riguardo, dovrà vigiliare affinché le prescrizioni per le prestazioni di cura a domicilio da un lato e nelle case di cura dall’altro rispettino la prescrizione di una metodologia comparabile introdotta con la modifica dell’OPre. In altre parole, dovranno seguire una logica il più possibile comparabile e fornire valutazioni comparabili per la stessa situazione medica. Anche se ciò non sarà formalmente stabilito dall’organizzazione tariffale, le sue prescrizioni per la rilevazione dei dati finalizzata all’elaborazione, alla manutenzione e all’applicazione della tariffa dovranno, di fatto, valere anche per lo strumento unico utilizzato per la valutazione dei bisogni.

Questa procedura ridurrà al minimo gli effetti negativi di una situazione di monopolio. Per la rilevazione dei dati, l’organizzazione tariffale sarà libera di scegliere il sistema che, nel rispetto dei requisiti della legge e delle ordinanze, offrirà il miglior rapporto tra adeguatezza e qualità della valutazione dei bisogni, facilità d’uso e costi. Se nel tempo questo rapporto dovesse cambiare, l’organizzazione tariffale potrà prescrivere un altro sistema per la rilevazione dei dati. I costi connessi con il passaggio da un sistema all’altro sarebbero inevitabili anche se i singoli fornitori di prestazioni avessero piena libertà di scelta.

Sfruttando l’economia di scala nell’ulteriore sviluppo dei sistemi è altresì ipotizzabile che il loro costo diminuirà leggermente. Inoltre, il fatto che le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori così come i Cantoni dovranno essere rappresentati in modo equilibrato nell’organizzazione tariffale contribuirà a contrastare i rischi di