Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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una situazione di monopolio. Il coinvolgimento dei finanziatori delle prestazioni dovrebbe fungere da baluardo contro un aumento dei costi dei fornitori di prestazioni causato da diritti di licenza eccessivi.

A dipendenza della strutturazione delle tariffe concordata dai partner tariffali, è possibile che le informazioni fornite dallo strumento per la valutazione dei bisogni siano direttamente rilevanti per le tariffe. In tal caso, lo strumento in questione andrà considerato come un elemento della struttura tariffale, delle sue regole e delle sue definizioni per la fatturazione delle prestazioni, e per poter essere utilizzato a partire dal 2032 dovrà essere sottoposto insieme alle altre componenti della convenzione tariffale all’autorità di approvazione competente.

Formalmente, tale organizzazione sarà istituita e potrà validamente deliberare solo dal 1° gennaio 2028. Il passaggio della valutazione dei bisogni a un nuovo sistema e in particolare la necessaria formazione del personale incaricato come pure la conversione dei sistemi informatici richiederanno un tempo di preparazione non trascurabile. Ai fornitori di prestazioni per i quali il passaggio al nuovo sistema comporterà un cambiamento sarà quindi concesso un periodo transitorio di quattro anni al massimo durante il quale potranno ancora effettuare la valutazione dei bisogni con quello che stanno già utilizzando. Il passaggio tuttora in corso dal sistema BESA al sistema RAI mostra che un cambiamento è fattibile in un lasso di tempo massimo di circa quattro anni.

Affinché si possa creare il prima possibile una base di dati fondata su una valutazione uniforme e trasparente dei bisogni di cure, delle prestazioni fornite e dei loro costi, sarebbe di grande utilità se gli attori rappresentati nell’organizzazione tariffale chiarissero con largo anticipo, ossia molto prima del 2028, le loro intenzioni al riguardo tramite dichiarazioni vincolanti.

L’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura sarà libera di prevedere già durante il periodo di transizione (2028–2031) che la tariffazione includa solo i dati inerenti ai costi e alle prestazioni rilevati con un determinato sistema. In questo modo potrà evitare distorsioni dovute a valutazioni dei bisogni diverse. Per i fornitori di prestazioni e i Cantoni un passaggio rapido potrà quindi essere vantaggioso perché garantirà che anche i loro dati vengano integrati fin dall’inizio nella tariffazione. Viceversa, a dipendenza delle decisioni dell’organizzazione tariffale, sfruttare appieno il periodo di transizione potrà comportare per loro l’impossibilità di includere i propri dati inerenti alle prestazioni e ai costi nello sviluppo delle tariffe.

Nel periodo 2028–2031 la rimunerazione delle prestazioni di cura continuerà ad avvenire secondo il sistema attuale. Ciò significa tra l’altro che i contributi versati al giorno dall’AOMS alle case di cura continueranno a essere graduati in base al bisogno di cure per tutte le prestazioni di cura. Allo stesso tempo, il nuovo tenore dell’articolo 8b capoverso 2 lettera b OPre impone già che anche nelle case di cura la valutazione dei bisogni distingua tra i tre generi di prestazione di cura di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a, b e c OPre). Per la classificazione in uno dei livelli di bisogni di cure si dovrebbe pertanto sommare i bisogni di cure per i tre generi di prestazione di cura.