Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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4 Commento ai singoli articoli

4.1 Modifica dell’OAMal

Art. 19a Comitato autonomo

Con il finanziamento uniforme delle prestazioni, la vigente disposizione che disciplina la ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale viene abrogata perché superflua.

Secondo l’articolo 18 capoverso 2sexiesnLAMal, l’IC LAMal calcola e riscuote il contributo cantonale e il contributo federale di cui all’articolo 60 nLAMal e li suddivide fra gli assicuratori conformemente all’articolo 60a nLAMal. A tal fine, istituisce un comitato autonomo specializzato nel quale i Cantoni sono adeguatamente rappresentati. Il legislatore non ha emanato altre prescrizioni concernenti questo comitato, per cui non sono necessarie disposizioni esecutive a livello di ordinanza. Il Consiglio federale ritiene tuttavia opportuno che almeno l’organizzazione di tale comitato sia definita in modo vincolante in un regolamento dell’IC LAMal. L’ordinanza obbliga pertanto il Consiglio di fondazione dell’istituzione comune a emanare un regolamento in materia e a coinvolgere i Cantoni e gli assicuratori nella sua elaborazione. I regolamenti dell’IC LAMal vengono sottoposti a un esame giuridico preliminare da parte dell’UFSP e devono essere approvati dal DFI (art 18 cpv. 1 LAMal).

Art. 22 cpv. 3 lett. d, 3bise 3ter

L’articolo 22 stabilisce le vie legali e i rimedi giuridici in caso di controversia tra l’IC LA-Mal e un assicuratore, un fornitore di prestazioni, un Cantone o la Confederazione. Poiché con il finanziamento uniforme il vigente tenore dell’articolo 19a relativo alla ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale può essere abrogato, in futuro saranno esclusi contenziosi al riguardo. Ora sono per contro ipotizzabili contenziosi tra l’IC LAMal e un assicuratore in merito al calcolo e alla riscossione del contributo cantonale di cui all’articolo 60 capoverso 1 nLAMal, nonché alla sua suddivisione fra gli assicuratori secondo l’articolo 60a nLAMal. In tal caso, la procedura da seguire è disciplinata nel capoverso 3 lettera d. Sono ipotizzabili anche contenziosi tra l’IC LAMal e un Cantone in merito al calcolo e alla riscossione del contributo cantonale, nonché alla sua suddivisione fra gli assicuratori. In tal caso, la procedura è disciplinata nel capoverso 3bis. Infine, ora sono ipotizzabili anche contenziosi tra l’IC LAMal e la Confederazione in merito al calcolo e alla riscossione del contributo federale e alla sua suddivisione fra gli assicuratori secondo l’articolo 60a nLAMal. In tal caso, la procedura è disciplinata nel capoverso 3ter.

Art. 28, 28b e 28c, rubriche

La rubrica dell’articolo 28 OAMal è precisata perché l’articolo disciplina esclusivamente il contenuto dei dati trasmessi dagli assicuratori all’UFSP. Anche le disposizioni sulla pubblicazione dei dati degli assicuratori e sulle domande di utilizzazione particolare dei dati (art. 28b e 28c OAMal) riguardano solo i dati trasmessi all’UFSP e non quelli trasmessi ai Cantoni, per cui viene precisata anche la rubrica di queste due disposizioni.

Art. 28d Trasmissione dei dati degli assicuratori ai Cantoni

Questo articolo disciplina la trasmissione ai Cantoni dei dati necessari per adempiere i compiti conferiti loro dalla LAMal (p. es. autorizzazione e vigilanza sui fornitori di pre-