Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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𝑖𝑊𝐴𝐶𝐶 = 37 % ∗ [0,41 % + 0,94 ∗ (4,27 %)] + 63 % ∗ 1,95 %

= 37 % ∗ 4,42 % + 63 % ∗ 1,95 % = 𝟐, 𝟗 %

Il tasso WACC ottenuto in base ai parametri indicati sopra ammonta al 2,9 per cento, ed è inferiore di circa un quinto rispetto al tasso attuale fissato nell’articolo 10a capoverso 4 OCPre.

3.2.1 Modifica di altri atti normativi

L’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) e l’ordinanza del 10 novembre 1993 sull’assicurazione militare (OAM; RS 833.11) rimandano all’OCPre. In seguito alla modifica del titolo dell’OCPre e all’estensione del suo campo di applicazione sono necessari alcuni adeguamenti redazionali. Inoltre, per uniformare l’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI; RS 831.201) con l’OAMal, l’OAINF e l’OAM, il suo articolo 24terviene integrato con un nuovo capoverso 4 che sancisce l’applicazione per analogia dell’OCPre per il calcolo dei costi dei provvedimenti sanitari.

3.3 Modifica dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbli-

gatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Gli articoli 8a e 8b OPre vengono riordinati. L’articolo 8a descrive in modo sostanzialmente immutato la procedura di valutazione dei bisogni, l’articolo 8b, i requisiti per gli strumenti utilizzati per tale valutazione e ora si applica anche alle cure a domicilio.

Per valutare i bisogni di prestazioni di cura a domicilio, da un lato, e nelle case di cura, dall’altro, andrà utilizzato un unico strumento in tutta Svizzera. Inoltre, entrambi gli strumenti dovranno seguire una logica metodologica il più possibile comparabile, ossia appartenere alla stessa famiglia di strumenti e fornire valutazioni il più possibile identiche, indipendentemente da dove vengono prestate le cure, se a domicilio o in una casa di cura.

Come già esplicitamente stabilito per le case di cura nell’OPre vigente, lo strumento utilizzato dovrà distinguere le prestazioni LAMal da altre prestazioni di cura, di assistenza e aiuto e da altri servizi, e come già attualmente previsto per tutti i settori, dovrà anche consentire la creazione di indicatori medici della qualità per mezzo di dati di routine e indicare i bisogni di cure in termini di tempo necessario previsto.

Infine, come è già attualmente prassi nel settore delle cure a domicilio, lo strumento dovrà indicare i bisogni di cure separati per i tre generi di prestazione di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a, b e c OPre. Ai fini di un’uniformazione dei requisiti per le cure a domicilio e in casa di cura, ora quest’ultimo requisito dovrà valere anche per le case di cura. Nelle cure a domicilio, la distinzione tra i tre generi di prestazione è imprescindibile, in quanto gli esami e le cure (art. 7 cpv. 2 lett. b) possono essere effettuati solo previa prescrizione o mandato medico ai sensi dell’articolo 8 OPre, e l’ammontare dei contributi versati dall’AOMS secondo l’articolo 7a capoverso 1 OPre per i tre generi di prestazione, che dal 2028 al 2031 continueranno a esistere, è diverso.

Allo stesso tempo, si presume che anche alle case di cura sia utile conoscere i bisogni differenziati almeno per i tre generi di prestazione, per poter pianificare l’impiego di