Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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stazioni, pianificazione, fissazione di obiettivi in materia di costi, controllo dell’evoluzione dei costi ecc.). Esso definisce il contenuto e il grado di dettaglio dei dati nonché le condizioni per la loro trasmissione.

Il capoverso 1 prevede che gli assicuratori trasmettano ai Cantoni i dati di cui questi ultimi necessitano per poter adempiere i loro compiti conformemente alla legge. Tali dati devono essere trasmessi a intervalli regolari, almeno ogni tre mesi, ma è consentita anche una frequenza maggiore (lett. a). I dati forniti non devono contenere informazioni sull’assicurato al fine di garantirne l’anonimato. Il loro contenuto è definito nei numeri 1– 4.

- Secondo il numero 1, gli assicuratori comunicano ai Cantoni i costi complessivi delle prestazioni rimunerate per mese di conteggio e mese di terapia.

- Secondo il numero 2, comunicano le indicazioni sul fornitore di prestazioni figuranti nel giustificativo come, se disponibile, il numero d’identificazione (Global Local Number, GLN) o il numero di registro dei codici creditori. I dati relativi ai fornitori di prestazioni sono anonimizzati solo durante la loro utilizzazione, affinché i costi per ogni fornitore di prestazioni e per ogni genere della prestazione possano essere calcolati su un periodo di tempo superiore a un anno, in particolare in base alla data del trattamento.

- Secondo il numero 3, comunicano il campo delle prestazioni, ossia il motivo della terapia. Attualmente sono previsti diversi campi, tra cui malattia, prevenzione, infermità congenite, infortunio ma anche, per esempio, maternità (v. cap. 3 sez. 1 LAMal). In questo modo è possibile differenziare nella sorveglianza dell’evoluzione dei costi secondo il catalogo delle prestazioni, per esempio malattia o infortunio.

- Secondo il numero 4, comunicano il genere della prestazione.

Gli assicuratori comunicano i dati relativi al registro dei codici creditori almeno ogni mese, ma è consentita anche una frequenza maggiore (lett. b). Il registro dei codici creditori permette di classificare l’attività dei fornitori di prestazioni in base alla loro specializzazione e fornisce quindi informazioni pertinenti e utili per i Cantoni nel quadro della limitazione delle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni che esercitano sul loro territorio.

Secondo il capoverso 2, i Cantoni ricevono solo i dati dei fornitori di prestazioni che esercitano sul loro territorio cantonale, indipendentemente dal luogo di residenza degli assicurati ai quali hanno fornito le prestazioni. I dati in questione vengono aggregati con il massimo grado di dettaglio possibile a livello di fornitore di prestazioni.

Secondo il capoverso 3, gli assicuratori forniscono i dati ai Cantoni in modo elettronico, corretto, completo, tempestivo e a proprie spese.

Il capoverso 4 stabilisce che i Cantoni provvedono affinché la fornitura dei dati di cui al capoverso 1 arrechi agli assicuratori il minor aggravio di lavoro possibile.

Secondo il capoverso 5, i Cantoni garantiscono l’anonimato degli assicurati, nonché il segreto d’affari dei fornitori di prestazioni. L’utilizzazione dei dati ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 nLAMal comprende qualsiasi forma di trattamento degli stessi ai sensi del diritto federale in materia di protezione dei dati. La sicurezza dei dati va garantita tramite l’attuazione delle misure tecniche e organizzative necessarie. Tali misure devono