Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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essere adeguate in particolare allo stato della tecnica, al tipo e all’entità dell’utilizzazione dei dati personali come pure ai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate (cfr. art. 7 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1). Inoltre, devono garantire che la sicurezza dei dati comunicati sia adeguata al rischio (cfr. art. 8 LPD).

Il capoverso 6 conferisce agli assicuratori la facoltà di delegare a terzi i compiti di trasmissione dei dati di cui ai capoversi 1 e 3. Gli assicuratori vigilano sui compiti delegati ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal; RS 832.12).

Infine, il capoverso 7 si ispira al tenore dell’articolo 28 capoverso 7 OAMal e prevede la possibilità per l’UFSP di definire standard per l’approntamento dei dati al fine di garantire che tutti gli assicuratori mettano a disposizione dati aggregati e approntati in modo uniforme qualora utilizzino prassi e standard diversi che non consentano l’uniformità dei dati impedendo così una loro comparazione significativa. Tali standard vengono definiti solo in via sussidiaria, di concerto con gli assicuratori e solo in caso di disaccordo tra i Cantoni e gli assicuratori o se gli standard concordati tra loro non sono soddisfacenti. Gli assicuratori sono tenuti tramite eventuali direttive a fornire i dati secondo una specifica definita dall’UFSP, che consente una visione uniforme delle informazioni da trasmettere secondo il capoverso 1.

Art. 30b cpv. 1 lett. a e b n. 4

Le comparazioni tra case di cura ora sono menzionate esplicitamente nell’articolo 50 capoverso 4 nLAMal. Per poterle effettuare, devono essere disponibili i dati pertinenti dei fornitori di prestazioni. Nell’articolo 30b capoverso 1 lettera a viene quindi aggiunto a titolo di chiarimento che l’UST deve trasmettere all’UFSP anche i dati necessari per le comparazioni tra case di cura.

L’articolo 30b capoverso 1 lettera b OAMal disciplina la trasmissione alle autorità cantonali competenti dei dati dei fornitori di prestazioni. L’articolo 55b nLAMal ora consente ai Cantoni di prevedere per tutte le categorie di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere b–g e m LAMal che nessun fornitore di prestazioni di una determinata categoria possa esercitare una nuova attività a carico dell’AOMS se l’aumento dei costi o il livello dei costi è superiore alla media svizzera. Pertanto, ora l’articolo 30b capoverso 1 lettera b numero 4 stabilisce che l’UST deve trasmettere ai Cantoni non solo i dati necessari per la determinazione dei costi di cura ma anche quelli necessari per il calcolo dei costi di tutte le categorie di fornitori di prestazioni menzionate nell’articolo 55b nLAMal.

Art. 36b Cantone di riferimento per la rimunerazione di una cura ospedaliera

L’articolo 36b è riformulato. L’articolo 41 capoverso 2quaternLAMal, che disciplina la rimunerazione delle cure ospedaliere in Svizzera per gli assicurati che percepiscono una rendita svizzera e risiedono nell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, stabilisce che l’assicuratore la assume al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di riferimento. Nel capoverso 1 il Cantone di Berna è ancora designato come Cantone di riferimento e viene inserito il riferimento all’articolo 41 capoverso 2quaternLAMal, mentre il vigente capoverso 2, che disciplina la rimunerazione delle cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati residenti nell’UE e il versamento da parte degli assicuratori della quotaparte