Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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stesse condizioni: tutti sono attivi nel mercato sanitario, tutti sono soggetti a disciplinamenti da parte delle autorità responsabili delle autorizzazioni e della pianificazione, e tutti offrono prestazioni coperte dall’assicurazione obbligatoria.

Rispetto all’OCPre vigente, l’obbligo di tenere una contabilità delle immobilizzazioni è esteso alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. Nonostante abbiano strutture dei costi con un volume di immobilizzazioni nettamente inferiore rispetto alle case di cura, molte organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio dovrebbero già oggi tenere questo tipo di contabilità, in quanto nell’apposito manuale di Spitex Svizzera è previsto uno specchietto ad hoc. Qualora un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio dovesse introdurre ex novo una contabilità delle immobilizzazioni, ciò non dovrebbe comportare un onere eccessivo viste le immobilizzazioni limitate, le conoscenze specialistiche del personale amministrativo e l’infrastruttura tecnica disponibile. Diversa è per contro la situazione degli infermieri indipendenti. Come illustrato al numero 3.2, nel loro caso tenere una contabilità delle immobilizzazioni comporterebbe un onere amministrativo supplementare che, nella maggior parte dei casi, sarebbe difficilmente giustificabile vista la scarsità delle immobilizzazioni esistenti. Per questo motivo, gli infermieri indipendenti sono esonerati dall’obbligo in questione.

Art. 12

I fornitori di prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’OCPre tengono una statistica delle prestazioni sulla base delle prestazioni registrate secondo l’articolo 8. Rispetto all’OCPre vigente, l’elenco dei fornitori di prestazioni che devono tenere tale statistica è integrato con le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e gli infermieri, che ora soggiacciono alle disposizioni dell’ordinanza.

Per non obbligare gli istituti a effettuare più rilevazioni dei dati, ora questo articolo stabilisce che le prestazioni devono essere registrate in coordinamento con le statistiche elaborate dalla Confederazione. I dati statistici delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e degli infermieri sono registrati separatamente dall’UST nella Statistica dell’assistenza e cura a domicilio. Per questo motivo si rimanda, come per gli altri fornitori di prestazioni, alla rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2025 sulla statistica federale (OStatF; RS 431.011). Per evidenti motivi, la statistica delle prestazioni deve essere elaborata entro lo stesso termine stabilito all’articolo 8 per la contabilità analitica e la registrazione delle prestazioni.

Questo articolo menziona elementi concreti che devono figurare nella statistica delle prestazioni delle diverse categorie di fornitori di prestazioni. Rispetto all’OCPre vigente, quella degli ospedali e delle case per partorienti rimane invariata.

Per quanto riguarda le case di cura, l’elenco degli elementi che la statistica delle prestazioni deve comprendere è ora integrato con il tempo di cura differenziato per genere della prestazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettere a–c OPre. La registrazione del tempo di cura e del genere delle prestazioni di cura offre la possibilità di differenziare di conseguenza le future tariffe delle cure. Spetta agli attori competenti decidere quali di queste differenziazioni siano opportune per la tariffazione delle prestazioni di cura. Essi sono altresì liberi di registrare altre attività o attività suddivise più in dettaglio e di utilizzarle per lo sviluppo delle tariffe se lo desiderano.