Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La modifica del 22 dicembre 2023 della legge del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernente il finanziamento uniforme prevede che tutte le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) vengano finanziate in modo uniforme. Accettata in votazione popolare il 24 novembre 2024, questa modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2028 e il 1° gennaio 2032. Dal 2028, il finanziamento uniforme riguarderà le prestazioni ambulatoriali e ospedaliere, e dal 2032 anche le prestazioni di cura. L’attuale cofinanziamento diretto delle prestazioni ospedaliere e di cura sarà sostituito da un contributo cantonale ai costi delle prestazioni AOMS che i Cantoni verseranno all’istituzione comune LAMal (IC LAMal) degli assicuratori, la quale a sua volta lo suddividerà fra i singoli assicuratori. I debitori della rimunerazione per le prestazioni LAMal non saranno quindi più in nessun caso i Cantoni, ma in generale le persone assicurate (sistema del terzo garante) o gli assicuratori (sistema del terzo pagante). Questo cambiamento di paradigma richiede modifiche a livello di ordinanza in diversi settori.
Entro il 2028 si deve disciplinare, tra l’altro con una modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), quali dati inerenti alle tariffe per le prestazioni di cura andranno comunicati, quali dati gli assicuratori dovranno trasmettere ai Cantoni, quali autorizzazioni per i fornitori di prestazioni saranno soggette a limitazioni da parte dei Cantoni, in che modo dovranno procedere gli assicuratori e i Cantoni per trasmettere e controllare le fatture per prestazioni ospedaliere e come saranno gestiti il contributo cantonale e quello federale. Con una revisione totale dell’ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104) si devono disciplinare le modalità della registrazione uniforme dei costi e delle prestazioni nel settore delle cure a domicilio. Con una modifica dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) vanno regolamentati i requisiti minimi per la valutazione dei bisogni di cure. Gli adeguamenti necessari nella compensazione dei rischi saranno proposti nell’ambito di una modifica separata dell’ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR; RS 832.112.1)) e di una modifica dell’ordinanza del DFI del 14 ottobre 2019 sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR-DFI; RS 832.112.11). La modifica dell’OCoR è stata oggetto di una consultazione nell’autunno del 2025 (cfr. Procedure di consultazione concluse).
Entro il 2032 si dovranno disciplinare le condizioni quadro per la tariffazione e la fatturazione delle prestazioni di cura. In generale, è auspicabile un’uniformazione dei requisiti per le cure a domicilio e in casa di cura affinché prestazioni comparabili vengano trattate allo stesso modo e non si creino delimitazioni inutili tra queste forme di assistenza. Diversamente, una delle due potrebbe essere privilegiata o svantaggiata rispetto all’altra. Un altro aspetto che dovrà essere disciplinato è la gestione dell’incasso del contributo degli assicurati ai costi delle cure. L’importo di tale contributo sarà stabi-