Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine
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lito dal Consiglio federale. Si potrebbe prevedere che gli assicuratori riscuotano il contributo dagli assicurati (terzo pagante) o lo deducano all’assunzione dei costi (terzo garante) come già oggi avviene con la partecipazione ordinaria ai costi e il contributo degli assicurati ai costi di degenza ospedaliera. Bisognerebbe chiarire in che modo un’assunzione volontaria, parziale o totale, di tale contributo da parte dei Cantoni e/o dei Comuni possa venire integrata in questi flussi di pagamento. Anche per le cure acute e transitorie potrebbero occorrere disciplinamenti, ma dovranno limitarsi alla questione del contributo degli assicurati ai costi delle cure, che non è dovuto per due settimane in seguito a una degenza ospedaliera.
Il presente rapporto esplicativo si limita a commentare le modifiche che dovranno essere apportate entro il 2028. Gli interventi necessari sono illustrati qui di seguito, suddivisi per tema.
1.1.1 Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle prestazioni di cura
Il vigente articolo 47b LAMal stabilisce che, su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, le rispettive federazioni e l’organizzazione per le strutture tariffali nel settore delle prestazioni mediche ambulatoriali comunicano gratuitamente al Consiglio federale o al governo cantonale competente i dati necessari per adempiere diversi compiti, in particolare per l’approvazione e la fissazione delle tariffe. Con la modifica della legge, dal 2028 tale obbligo sarà esteso al settore delle prestazioni di cura. Il Consiglio federale dovrà quindi emanare disposizioni specifiche anche per questo settore.
1.1.2 Nuovi compiti dell’istituzione comune LAMal
Il legislatore ha conferito all’istituzione comune LAMal (di seguito, IC LAMal) nuovi compiti in relazione al finanziamento uniforme delle prestazioni. Secondo l’articolo 18 capoverso 2sexiesnLAMal, l’IC LAMal è tenuta a calcolare e riscuotere il contributo cantonale e il contributo federale di cui all’articolo 60 nLAMal e a suddividerli fra gli assicuratori conformemente all’articolo 60° nLAMal. A tal fine deve istituire un comitato autonomo specializzato nel quale i Cantoni sono adeguatamente rappresentati.
1.1.3 Trasmissione dei dati degli assicuratori ai Cantoni
Con il finanziamento uniforme delle prestazioni i Cantoni ottengono l’accesso diretto ai dati degli assicuratori per adempiere i compiti conferiti loro dalla LAMal, compiti che sono essenzialmente focalizzati sulla governance dei fornitori di prestazioni e sulla corrispondenza di offerta e domanda nella loro sfera di competenza.
La modifica dell’ordinanza deve quindi prevedere i flussi di dati necessari affinché i Cantoni dispongano delle informazioni di cui necessitano per esercitare le loro nuove responsabilità. Di conseguenza, l’ordinanza disciplina il tipo, il grado di dettaglio e la forma dell’informazione che descrive l’attività dei fornitori di prestazioni, nonché le condizioni di trasmissione, la frequenza e le misure in materia di protezione dei dati. In generale, i Cantoni devono disporre di dati suddivisi per fornitori di prestazioni e per genere della prestazione. L’ordinanza prevede inoltre la possibilità per l’UFSP di emanare direttive qualora gli standard in materia di trattamento dei dati si rivelassero insufficienti.
I processi tecnici dettagliati per la trasmissione dei dati dovranno essere concordati congiuntamente dagli assicuratori e dai Cantoni. Al riguardo, in futuro sarà importante