Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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quantità limitata di medicamenti non omologati in Svizzera, fabbricazione da parte di farmacie pubbliche o ospedaliere nonché, eventualmente, da parte della Farmacia dell’esercito (Farm Es), e procedura semplificata d’omologazione. Inoltre, la LATer deve essere armonizzata con la legge del 23 giugno 20065 sulle professioni mediche (LPMed) per quanto riguarda il disciplinamento delle competenze dei chiropratici in materia di agenti terapeutici. Come deciso dal Consiglio federale il 25 giugno 2025 sulla base del rapporto finale dell’UFSP «Vendita di antibiotici sfusi – Accertamenti in vista di una regolamentazione federale»6, vengono inoltre create le basi legali per la dispensazione di singole unità (di seguito: dispensazione sfusa) di antibiotici. Infine, un altro punto chiave è l’introduzione di una tassa di sorveglianza per i dispositivi medici, con la quale l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) finanzierà interamente la sorveglianza dei dispositivi medici.
Oltre alle modifiche relative ai punti principali sopra citati, nell’ambito del presente progetto di revisione sono previste anche altre modifiche puntuali che si sono rivelate necessarie sulla base delle esperienze acquisite nell’esecuzione.
Con la presente modifica della LATer si intende in particolare migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e ottimizzare i processi nel settore sanitario, in linea con la strategia del Consiglio federale Sanità20307.
1.2 Necessità di agire e obiettivi
1.2.1 Vendita per corrispondenza di medicamenti
In Svizzera la vendita per corrispondenza di medicamenti è in linea di massima vietata, poiché i medicamenti non sono beni di consumo ordinari e sono quindi soggetti a determinati requisiti di sicurezza, come quelli che si applicano anche all’acquisto in un punto di dispensazione. È tuttavia possibile rilasciare un’autorizzazione cantonale alla vendita per corrispondenza se sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 27 LATer e all’articolo 55 dell’ordinanza del 21 settembre 20188 sui medicamenti (OM). Per garantire una dispensazione sicura ed efficace, il medicamento deve essere prescritto da un medico, il che, secondo la legislazione vigente, vale anche per i medicamenti non soggetti a prescrizione. Inoltre, deve essere effettuata una consulenza adeguata alla categoria di dispensazione e deve essere garantita una sufficiente sorveglianza medica degli effetti del medicamento. Infine, all’autorizzazione non possono opporsi requisiti di sicurezza. Uno dei requisiti fondamentali è quindi il possesso di un’autorizzazione cantonale che abiliti alla gestione di una farmacia pubblica. Inoltre,
5 RS 811.11
6Disponibile all’indirizzo: www.ufsp.admin.ch > Politica & leggi > Politica nazionale della sanità > Strategie di politica sanitaria > Strategie nazionali della sanità > Resistenze agli antibiotici nell’essere umano > Dispensazione di antibiotici sfusi (stato: 29 ottobre 2025).
7Disponibile all’indirizzo: /www.ufsp.admin.ch > Politica & leggi > Politica nazionale della sanità > Strategie di politica sanitaria > Sanità2030 > La strategia di politica sanitaria 2020–2030 del Consiglio federale (stato: 29 ottobre 2025).