Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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Le presenti modifiche della LATer mirano a creare una possibilità supplementare di immissione in commercio di medicamenti non omologati in Svizzera al fine di far fronte a eventuali difficoltà di approvvigionamento.
In caso di situazione di penuria imminente o già in atto, gli importatori e i grossisti avranno la possibilità di immettere in commercio a tempo determinato o in quantità limitata medicamenti omologati all’estero, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni volte a garantire la sicurezza dei pazienti e un approvvigionamento di medicamenti appropriato.
Inoltre, le farmacie pubbliche e ospedaliere nonché la Farm Es otterranno la competenza di fabbricare medicamenti e di immetterli in commercio senza omologazione, per prevenire e contrastare situazioni di penuria (per la Farm Es la competenza si limita ai medicamenti contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne).
Infine, grazie all’ottimizzazione della procedura semplificata d’omologazione, i medicamenti efficaci e con principi attivi noti o utilizzati da molti anni in campo medico potranno essere resi disponibili più rapidamente e con un minore onere amministrativo.
1.2.3 Adeguamento delle competenze dei chiropratici
Secondo la legislazione sugli agenti terapeutici, i chiropratici sono considerati «persone titolari di un diploma federale» (art 24 cpv. 3 LATer, art. 52 cpv. 2 lett. c OM). Di conseguenza, le loro competenze in materia di agenti terapeutici per quanto riguarda i medicamenti e i dispositivi medici sono fortemente limitate rispetto a quelle del corpo medico (operatori sanitari ai sensi dell’art. 2 lett. j dell’ordinanza del 14 novembre 201819 sull’autorizzazione dei medicamenti [OAMed]). Pertanto, in linea di principio, la prescrizione di medicamenti soggetti a prescrizione da parte dei chiropratici non è possibile. Secondo l’articolo 24 LATer, infatti, i medicamenti soggetti a prescrizione possono essere dispensati solo su prescrizione medica. Anche la dispensazione di dispositivi medici soggetti a prescrizione è limitata alle prescrizioni mediche (art. 48 cpv. 1 lett. a LATer). Con l’adozione della LPMed nel 2006, la professione di chiropratico è stata regolamentata come professione medica universitaria, come già avveniva per quelle di medico, medico-dentista, farmacista e veterinario. Da allora, i chiropratici ai sensi della LPMed sono considerati persone che esercitano una professione medica universitaria.
Tuttavia, non è stato effettuato nella LATer un adeguamento corrispondente per quanto riguarda le competenze in materia di agenti terapeutici nell’ambito della prescrizione di medicamenti e dispositivi medici da parte dei chiropratici; i chiropratici non sono stati nemmeno inclusi nella definizione di operatori sanitari di cui all’articolo 2 lettera j OAMed. All’epoca, lo studio della chiropratica non era ancora affermato in Svizzera, per cui i chiropratici non disponevano delle competenze necessarie per poter prescrivere medicamenti. Oggi questi motivi non sussistono più, ragion per cui i