Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine
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l’aliquota d’imposta applicabile è determinante il momento in cui viene effettuata la prestazione. Nel caso delle prestazioni periodiche (ad es. abbonamenti), è decisivo il periodo dell’esecuzione della prestazione. Le prestazioni effettuate prima della modifica dell’aliquota d’imposta sono assoggettate alle aliquote previgenti, mentre quelle effettuate dopo l’entrata in vigore della modifica sono assoggettate alle aliquote nuove. La data della fattura o del pagamento non è determinante. Secondo l’articolo 40 LIVA, tuttavia, per principio il debito fiscale relativo all’imposta sulla cifra d’affari deve essere dichiarato al momento dell’emissione della fattura (rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute) o al momento dell’incasso della controprestazione (rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute), ma non al momento in cui viene effettuata la prestazione. Secondo l’articolo 48 LIVA, per principio il debito fiscale relativo all’imposta sull’acquisto deve essere dichiarato al momento della ricezione della fattura (rendiconto secondo le controprestazioni convenute) o al momento del pagamento della controprestazione (rendiconto secondo le controprestazioni ricevute).
L’applicazione delle regole generali di cui all’articolo 112 capoverso 3 LIVA sarebbe onerosa per le imprese assoggettate se, come previsto, l’aumento dell’aliquota d’imposta venisse accolto da Popolo e Cantoni solo sei mesi prima della sua entrata in vigore. Le imprese dovrebbero versare retroattivamente l’imposta secondo l’aliquota più elevata per i pagamenti anticipati e le prestazioni periodiche, già fatturati prima della votazione popolare. Alla luce di questa situazione, il Consiglio federale propone un compromesso che tiene conto sia dell’obiettivo fiscale sia degli interessi delle imprese assoggettate. Poiché simili questioni si pongono ogniqualvolta tra la fissazione delle nuove aliquote d’imposta e la loro entrata in vigore non intercorra almeno un anno, la presente disposizione transitoria deve essere applicata a tutti gli aumenti delle aliquote d’imposta decisi a breve termine.
Art. 115 cpv. 1bis
Questa disposizione transitoria prevede che, fino al momento in cui sono fissate le nuove aliquote d’imposta, si possa continuare a fatturare le aliquote d’imposta previgenti – nella fattispecie più basse – anche per le prestazioni effettuate dopo l’entrata in vigore delle nuove aliquote. Non appena sono fissate le nuove aliquote d’imposta, solo le prestazioni periodiche effettuate sia prima che dopo l’entrata in vigore della modifica possono essere fatturate applicando l’aliquota d’imposta previgente, nella fattispecie più bassa. In tal modo i contribuenti possono continuare a conteggiare le prestazioni alle aliquote previgenti il più a lungo possibile; tuttavia, una volta fissata la modifica delle aliquote d’imposta, non potranno più farlo per tutte le prestazioni, bensì solo per quelle periodiche. Di conseguenza, i contribuenti non devono più procedere a una ripartizione pro rata temporis delle prestazioni periodiche tra le vecchie e le nuove aliquote d’imposta, il che riduce l’onere amministrativo. Limitando l’applicazione delle vecchie aliquote alle prestazioni periodiche, la disposizione transitoria evita anche potenziali minori entrate che potrebbero derivare da pagamenti anticipati per prestazioni effettuate dopo la modifica delle aliquote.
I contribuenti devono poter scegliere se applicare o meno tali disposizioni. Di conseguenza, queste devono assumere la forma di disposizioni potestative. I contribuenti che decidono di non applicarle sono soggetti alle consuete disposizioni transitorie di cui all’articolo 115 capoverso 1 LIVA.