Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Lett. g e h

I termini invii singoli e invii di massa sono stati inseriti in relazione alle modifiche dell’ar- ticolo 14 capoverso 1 e dell’articolo 16 capoverso 2 AP-LPO.

Lett. i

L’inserimento del termine invii elettronici avviene in relazione all’inclusione della lettera digitale nel servizio universale (art. 14 cpv. 1, 9 e 10 AP-LPO).

Lett. j e k

I termini invii per corriere e lettere espresso sono ora definiti nella legge. L’aggiunta di queste definizioni è legata alla nuova regolamentazione delle eccezioni al servizio ri- servato (art. 18 cpv. 2 lett. a AP-LPO).

Art. 3 cpv. 2 primo periodo

L’articolo 3 LPO prevede che il Consiglio federale presenti ogni quattro anni all’Assem- blea federale un rapporto sull’efficacia della LPO. In pratica, questa periodicità fissa si è rivelata poco utile, poiché l’evoluzione strutturale del mercato postale e del traffico dei pagamenti avviene solitamente in periodi di tempo più lunghi. Le valutazioni qua- driennali, quindi, spesso non forniscono risultati sufficientemente rilevanti.

La modifica proposta rinuncia a un periodo di rendicontazione fisso a intervalli regolari. Il Consiglio federale deve continuare a riferire regolarmente all’Assemblea federale, ma non con una cadenza legalmente definita. Ciò garantisce il rispetto della verifica dell’ef- ficacia prevista dall’articolo 170 Cost. Allo stesso tempo, consente una valutazione più flessibile, orientata alle esigenze ed efficiente.

L’articolo 14a capoverso 4 AP-LPO obbliga ora il Consiglio federale a informare an- nualmente il pubblico in maniera adeguata sull’evoluzione dei valori soglia e sulla si- tuazione finanziaria del servizio universale.

Art. 10 Cassette delle lettere e impianti di cassette delle lettere

L’articolo 10 LPO autorizza il Consiglio federale a disciplinare le condizioni applicabili alle cassette delle lettere e agli impianti di cassette delle lettere nella zona degli ac- cessi all’edificio, all’ingresso o in un punto centrale di un complesso residenziale..

Per la distribuzione di invii postali, il proprietario di un immobile deve installare, a pro- prie spese, una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere con libero accesso. Quest'ultimo riunisce più cassette delle lettere in un unico luogo. Deve es- sere installato nell’area d’ingresso di un edificio residenziale o commerciale, all’inizio di un quartiere o in un altro punto centrale di un complesso immobiliare. Il recapito presso l’impianto di cassette delle lettere centralizzate è considerato una distribuzione a domicilio ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LPO.