Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
nel servizio universale per i servizi postali con la revisione parziale dell’OPO38 appro- vata il 19 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° aprile 2026 (art. 35a segg. OPO). Si tratta di un sistema informatico utilizzato dalla Posta che combina forme di consegna elettroniche e fisiche. La fruizione di questa offerta è volontaria. Il sistema di recapito ibrido consente di dare in consegna invii per il trasporto in forma elettronica. I destinatari che non desiderano ricevere invii elettronici continueranno a ricevere lettere cartacee. La Posta produce lettere cartacee da invii elettronici e le trasporta per posta tradizio- nale.
Infine, è rielaborata ed estesa la base legale per i servizi postali in situazioni di emer- genza, allo scopo di includere anche i servizi del traffico dei pagamenti (art. 33d AP-LPO). È creata una base legale separata volta a disciplinare il caso in cui il fornitore del servizio universale che offre servizi inerenti al traffico dei pagamenti (attualmente PostFinance) si trovasse in una situazione d’emergenza finanziaria (art. 32a AP-LPO).
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Gli aspetti relativi all’armonizzazione tra compiti e finanze saranno analizzati al termine della consultazione.
3.3 Questioni di attuazione
L’esecuzione della legge spetta al Consiglio federale. Diverse disposizioni di legge sa- ranno inoltre specificate a livello di ordinanza. Ciò è indicato nelle spiegazioni relative agli articoli in questione (v. n. 4) e viene spiegato di conseguenza. Le competenze legislative che esulano dalle competenze esecutive generali del Consiglio federale sono illustrate al numero 6.7, Delega di competenze legislative.
Per quanto riguarda la futura portata minima dell’accesso, la LPO stabilisce solo che la Posta deve garantire l’accesso alle prestazioni del servizio universale, lasciando aperta la questione di come organizzarla. Sulla base dell’articolo 14 capoverso 8 LPO, il Consiglio federale emanerà linee guida per garantire un’offerta adeguata e su scala nazionale di servizi postali e di traffico dei pagamenti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera a LPO (cfr. art. 14b cpv. 3 AP-LPO).
4 Commento ai singoli articoli
Art. 2, frase introduttiva e lett. g-k
Frase introduttiva
La modifica della frase introduttiva riguarda soltanto il testo francese.
38 RU 2026 3