Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 10

Nel trattamento dei dati, la Posta deve attenersi ai principi generali della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. Le autorità, le aziende e i privati dovrebbero essere in grado di trasmettere senza esitazione dati personali particolarmente sensibili e altri contenuti sensibili attraverso il sistema di recapito ibrido. La protezione e la sicu- rezza dei dati devono quindi essere garantite a un livello elevato. La Posta deve ga- rantire la disponibilità del sistema di recapito ibrido e la riservatezza, l’integrità (integrità dei dati), l’autenticità (identificazione univoca del mittente e del destinatario) e l’incon- testabilità (i mittenti possono dimostrare a terzi il contenuto della comunicazione) degli invii elettronici secondo lo stato della tecnica. Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le misure che la Posta deve adottare per garantire la sicurezza dei dati e chi controlla il rispetto dei relativi requisiti (cfr. art. 35f OPO).

Art. 14a Valori soglia

Per poter reagire in modo flessibile al calo della domanda di servizi postali in corso da anni, viene introdotto un meccanismo di adeguamento del servizio universale. Il servi- zio universale deve continuare ad essere garantito; allo stesso tempo va assicurato il finanziamento autonomo della Posta. Il meccanismo garantisce che gli aggiustamenti possano essere attivati tempestivamente, in modo trasparente e comprensibile. Cpv. 1

Se il valore scende al di sotto di una delle soglie di cui al capoverso 1 lettere a-d, il Consiglio federale può derogare alle prescrizioni di cui all’articolo 14 capoversi 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 AP-LPO. Può anche avviare un adeguamento del ser- vizio universale per i servizi postali e del traffico dei pagamenti prima che si scenda al di sotto dei valori soglia Le modifiche proposte devono rispettare la portata minima.

Lett. a–d

Nell’ambito del resoconto, la Posta è tenuta a presentare alla PostCom (lett. a-c) e all’UFCOM (lett. d), entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sulla regolamentazione contenente i quattro valori soglia (art. 60 e art. 64 OPO). Nei grafici seguenti, le previ- sioni si basano sull’aggiornamento del tasso di variazione medio per gli anni dal 2023 al 2025. Di seguito sono descritti i valori soglia.

Lett. a

Il numero di lettere trasportate corrisponde alla somma delle lettere nazionali e delle lettere spedite all’estero trasportate in un anno dalla Posta nell’ambito del servizio uni- versale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 LPO. Il valore soglia corrisponde a 800 milioni di lettere. Secondo questa definizione, nel 2025 la Posta ha trasportato 1,254 miliardi di lettere. Negli ultimi sei anni il numero di lettere trasportate è diminuito di circa il 5,6 per cento all’anno.