Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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Il Sottocomitato si riunisce entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successivamente secondo quanto definito nel presente capitolo o come con cordato dalle Parti.
Art. 2.10 Riesame
1. Il Sottocomitato riesamina l’Elenco dei beni ambientali di cui all’allegato II (Elenco dei beni ambientali) al fine di proporre:
(a) emendamenti necessari alla classificazione dei beni nel SA ai fini dell’appli cazione dell’allegato II (Elenco dei beni ambientali);
(b) miglioramenti alle specifiche di prodotto aggiuntive, se opportuno, sulla base dell’esperienza pratica delle autorità doganali; oppure
(c) l’inclusione di prodotti aggiuntivi e altri emendamenti all’Elenco in linea con l’obiettivo del presente Accordo, tra cui l’eventuale eliminazione di prodotti, il perfezionamento delle specifiche aggiuntive e la descrizione dei benefici ambientali alla luce, ad esempio, di nuove sfide e considerazioni ambientali, dell’innovazione tecnologica e del mercato, nonché di sviluppi politici e nor mativi.
2. Ogni proposta secondo il paragrafo 1 lettera (c) è accompagnata da una giustifica zione basata sui benefici ambientali dei beni interessati e dal riferimento ai loro obiet tivi ambientali elencati nell’allegato I (Obiettivi ambientali – Scambi di beni ambien tali).
3. Il Sottocomitato effettua un riesame secondo il paragrafo 1 entro un anno dall’ado zione delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale relative agli emendamenti periodici al SA, salvo diversamente convenuto dalle Parti.
4. Al termine del riesame, il Sottocomitato può raccomandare al Comitato misto di modificare gli allegati del presente capitolo conformemente all’articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto).
Art. 2.11 Allegati
I seguenti allegati, comprese le relative appendici, costituiscono parte integrante del presente capitolo:
(a) allegato I (Obiettivi ambientali – Scambi di beni ambientali); e
(b) allegato II (Elenco dei beni ambientali).
Capitolo 3 Scambi di servizi ambientali
Art. 3.1 Obiettivo
L’obiettivo del presente capitolo è quello di promuovere la liberalizzazione degli scambi di servizi ambientali e legati all’ambiente che favoriscono la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento al cambiamento climatico, la transizione verso un’economia circolare, la prevenzione e il controllo dell’inquinamento oppure l’uso