Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059

4. Al momento dell’adesione al presente Accordo, una Parte può rinviare l’abolizione dei dazi all’importazione su massimo l’8 per cento del numero di voci elencate nell’al legato II nei sei anni successivi all’entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte, e su massimo il 4 per cento in seguito. Il rinvio di cui al presente paragrafo non può in alcun caso superare il periodo di cui al paragrafo 3.

5. Una Parte non può rinviare l’abolizione dei dazi all’importazione secondo il para grafo 2 su più della metà dei beni ambientali classificati in un singolo capitolo del SA. Se una Parte rinvia l’abolizione dei dazi all’importazione secondo il paragrafo 2 su più di un bene ambientale, non può scegliere beni dello stesso capitolo del SA. Il presente paragrafo si applica solo ai casi in cui l’allegato II (Elenco dei beni ambien tali) comprende più di una voce classificata in un determinato capitolo del SA.

Art. 2.8 Eccezioni generali

1. Ai fini del presente capitolo si applica l’articolo XX GATT 199419, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. Le Parti convengono che le misure di cui all’articolo XX lettera (b) GATT 1994 comprendono le misure ambientali necessarie per proteggere la vita o la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, e che l’articolo XX lettera (g) GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, viventi e non viventi.

Art. 2.9 Sottocomitato per gli scambi di beni ambientali

1. In virtù del presente Accordo è costituito un Sottocomitato per gli scambi di beni ambientali (di seguito: il Sottocomitato), composto di rappresentanti di ciascuna Parte.

2. Il Sottocomitato può valutare qualsiasi questione legata al presente capitolo.

3. In relazione a una questione secondo il paragrafo 2, il Sottocomitato svolge le se guenti funzioni:

(a) sorvegliare l’attuazione e il funzionamento delle disposizioni del presente ca pitolo;

(b) scambiare informazioni, compresi i dati disponibili, per misurare i flussi degli scambi di beni ambientali e monitorare la crescita di tali scambi;

(c) effettuare un riesame secondo l’articolo 2.10 (Riesame);

(d) monitorare e sostenere gli sforzi delle Parti secondo l’articolo 2.4 (Conserva zione e gestione sostenibile ai fini della produzione di beni ambientali) para grafo 1, anche per quanto riguarda eventuali valutazioni di riconoscimento richieste da una o più Parti, nonché individuare ulteriori misure nell’ambito del presente Accordo che contribuiscano alla conservazione e alla gestione sostenibile ai fini della produzione di beni ambientali; e

(e) presentare rapporti e, se necessario, formulare raccomandazioni al Comitato misto.

19 RS 0.632.20, allegato 1A.1