Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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(q) per «fornitore di servizi» s’intende qualsiasi persona che fornisce un ser vizio20; e
(r) la «fornitura di servizi» comprende la produzione, la distribuzione, la com mercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio.
Art. 3.4 Appalti pubblici
Gli articoli 3.5 (Accesso al mercato) e 3.6 (Trattamento nazionale) non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici da parte di or ganismi governativi di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una riven dita commerciale o di una fornitura di servizi per una rivendita commerciale.
Art. 3.5 Accesso al mercato
1. Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura defi nite nell’articolo 3.2 (Campo d’applicazione) paragrafo 2, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma delle disposizioni, delle limitazioni e delle condizioni concor date e specificate nel proprio Elenco21.
2. Nei settori elencati nell’allegato IV (Elenco dei servizi ambientali e legati all’am biente) e che sono oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che non sono mantenute o adottate da una Parte, a livello regionale o per l’intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel proprio Elenco, sono le seguenti:
(a) limitazioni del numero di fornitori di servizi, sotto forma di contingenti nu merici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una ve rifica della necessità economica;
(b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o di attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
(c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione to tale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica22;
20 Nel caso in cui il servizio non venga fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresen tanza, al fornitore di servizi (ossia la persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento è esteso all’entità attraverso la quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.
21 Se una Parte assume un impegno in materia di accesso al mercato in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all’articolo 3.2 (Campo d’applicazione) paragrafo 2 lettera (a) e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una componente essenziale del servizio stesso, la Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Se una Parte assume un impegno in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all’articolo 3.2 (Campo d’applicazione) paragrafo 2 lettera (a), è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.
22 La presente lettera non comprende le misure di una Parte che limitano i fattori di produzione utilizzati per la fornitura di servizi.