Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059

(d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi o da un fornitore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

(e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridiche o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e

(f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero, in termini di limite percen tuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

Art. 3.6 Trattamento nazionale

1. Nei settori elencati nell’allegato IV (Elenco dei servizi ambientali e legati all’am biente) e che sono stati inseriti nel proprio Elenco, e fatti salvi eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e a fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi23.

2. Una Parte può adempiere le condizioni di cui al paragrafo 1 accordando ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello accordato ai propri fornitori di servizi analoghi.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza in favore dei servizi o fornitori di servizi della Parte rispetto ad analoghi servizi o fornitori di servizi di un’altra Parte.

Art. 3.7 Impegni aggiuntivi

Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sullo scambio dei servizi ambientali e legati all’ambiente non contemplate negli elenchi secondo gli articoli 3.5 (Accesso al mercato) e 3.6 (Trattamento nazionale), comprese quelle rela tive a qualifiche, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell’Elenco della Parte interessata.

Art. 3.8 Circolazione delle persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono for nitori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche di una Parte che sono dipendenti di un fornitore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che inten dono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la cittadi nanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

23 Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre a una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.