Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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suna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale incompatibili con i suoi im pegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall’articolo 1.9 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) o su richiesta del Fondo mo netario internazionale.
Art. 3.12 Eccezioni generali
1. Ai fini del presente capitolo si applica l’articolo XIV GATS29, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
2. Le Parti convengono che le misure di cui all’articolo XIV lettera (b) GATS com prendono misure ambientali necessarie a tutelare la vita o la salute dell’uomo, degli animali o delle piante.
Art. 3.13 Elenchi di impegni specifici
1. Ciascuna Parte riporta in un Elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli ar ticoli 3.5 (Accesso al mercato), 3.6 (Trattamento nazionale) e 3.7 (Impegni aggiuntivi) nei settori e sottosettori elencati nell’allegato IV (Elenco dei servizi ambientali e legati all’ambiente). Per quanto riguarda i settori e i sottosettori in cui sono assunti gli im pegni, gli Elenchi specificano:
(a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l’accesso al mercato;
(b) le condizioni e le qualifiche riguardanti il trattamento nazionale;
(c) gli obblighi relativi agli impegni aggiuntivi di cui all’articolo 3.7 (Impegni aggiuntivi); e
(d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la loro data dell’en trata in vigore.
2. Le misure incompatibili con gli articoli 3.5 (Accesso al mercato) e 3.6 (Tratta mento nazionale) sono inserite nella colonna relativa all’articolo 3.5 (Accesso al mer cato). L’inserimento è considerato come condizione o requisito in relazione all’arti colo 3.6 (Trattamento nazionale).
3. I rispettivi Elenchi di impegni specifici sono contenuti nell’allegato V.
Art. 3.14 Modifica degli Elenchi
Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l’opportu nità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell’Elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dalla data della richiesta. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell’Elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. La mo difica degli Elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 6.2 (Compiti del Comitato misto) e 8.5 (Emendamenti).
29 RS 0.632.20, allegato 1B.