Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059
grafo 4 GATS25, secondo cui tali norme mirano ad assicurare che tali requisiti ad esempio:
(a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio;
(b) non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio; e
(c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé stessi una limitazione alla fornitura del servizio.
5. Nei settori nei quali una Parte ha assunto impegni specifici ai sensi del presente Accordo, fino all’entrata in vigore della normativa formulata in relazione a tali settori secondo il paragrafo 4, la Parte si astiene dall’imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni speci fici in una maniera26:
(a) non conforme ai criteri definiti al paragrafo 4, lettere (a), (b) o (c); e
(b) che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da parte di quella Parte al momento dell’assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.
6. Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi secondo il paragrafo 5, si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti27 applicate da tale Parte.
7. Nei settori in cui sono assunti impegni specifici concernenti servizi professionali in relazione ai servizi elencati nell’allegato IV (Elenco dei servizi ambientali e legati all’ambiente) ciascuna Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di un’altra Parte.
8. Le Parti sono sollecitate ad assumere come impegni aggiuntivi, conformemente all’articolo 3.7 (Impegni aggiuntivi), le norme sulla regolamentazione interna conte nute nelle sezioni II e III del documento di riferimento emanato nell’ambito dell’ini ziativa di dichiarazione congiunta su una regolamentazione interna dei servizi (INF/SDR/2).
Art. 3.11 Pagamenti e trasferimenti
1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo 1.9 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), una Parte non applica restrizioni ai trasferimenti e ai paga menti internazionali per transazioni correnti con un’altra Parte legate ai propri impe gni specifici.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dallo Statuto del Fondo monetario internazionale28, compreso il ri corso a provvedimenti valutari conformi agli articoli del suddetto Statuto, purché nes
25RS 0.632.20, allegato 1B
26Ai fini del presente Accordo, l’applicazione del paragrafo 5 è soggetta alle riserve
riportate, previa intesa tra le Parti, nell’Elenco di una Parte.
27L’espressione «organizzazioni internazionali rilevanti» si riferisce a organismi
internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di almeno tutte le Parti.