Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il rela tivo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l’ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche di un’altra Parte nei rispettivi territori, comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico24.

Art. 3.9 Trasparenza

1. Ciascuna Parte provvede a pubblicare prontamente e, salvo in situazioni di emer genza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le pertinenti misure di applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Sono inoltre pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o incidono sullo scambio di servizi ambientali e legati all’ambiente di cui una Parte è firmataria.

2. Se la pubblicazione di cui al paragrafo 1 non è possibile, tali informazioni sono rese altrimenti accessibili al pubblico.

Art. 3.10 Regolamentazione interna

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che tutte le mi sure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi ambientali e legati all’ambiente siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o costituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

3. Se una Parte richiede un’autorizzazione per la prestazione di un servizio per il quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti di tale Parte prov vedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest’ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardi, informazioni con cernenti lo stato della domanda.

4. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi norma elaborata all’interno dell’OMC secondo l’articolo VI para

24 Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.