Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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2. I procedimenti che prevedono il ricorso a buoni uffici, conciliazione o mediazione, comprese le posizioni assunte dalle Parti in causa durante tali procedimenti, riman gono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altro procedi mento.

3. Una Parte coinvolta in un procedimento secondo il presente articolo può sospen derlo o interromperlo in qualsiasi momento.

4. Se le Parti in causa sono d’accordo, i buoni uffici, la conciliazione o la mediazione possono continuare anche nel periodo in cui la controversia è trattata da un tribunale arbitrale costituito in virtù dell’articolo 7.7 (Costituzione di un tribunale arbitrale).

Art. 7.6 Consultazioni

1. Una Parte può richiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La Parte richiedente notifica contestualmente per scritto la richiesta alle altre Parti. La Parte a cui è presentata la richiesta risponde entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

2. Qualsiasi richiesta di consultazioni presentata secondo il paragrafo 1 è motivata e comprende l’indicazione delle misure in questione e della base legale del reclamo.

3. Una Parte diversa dalle Parti in causa che ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale, o un altro interesse sostanziale rilevante ai sensi del presente Accordo, ha il diritto di partecipare alle consultazioni previa comunicazione scritta alle Parti in causa entro sette giorni dalla notifica della richiesta di consultazioni. La Parte inseri sce nella comunicazione una spiegazione dei suoi interessi commerciali sostanziali nella questione.

4. Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di consul tazione. Le consultazioni relative a questioni urgenti iniziano entro 15 giorni dal rice vimento della richiesta di consultazioni.

5. Ciascuna Parte in causa fornisce informazioni sufficienti a consentire un esame completo dell’eventuale incompatibilità della misura con il presente Accordo e tratta come confidenziali le informazioni designate come tali dalla Parte che le ha fornite.

6. Nelle consultazioni secondo il presente articolo, una Parte in causa può chiedere che un’altra Parte in causa metta a disposizione il personale delle sue agenzie gover native o di altri organi di regolamentazione con esperienza nella materia in questione.

7. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qual siasi altro procedimento.

8. Le consultazioni possono svolgersi di persona o con qualsiasi mezzo tecnologico deciso di comune accordo dalle Parti in causa. Se si svolgono di persona, il luogo è deciso di comune accordo dalle Parti in causa; se le Parti non riescono ad accordarsi, si svolgono nella capitale della Parte a cui è stata presentata la richiesta di consulta zioni.