Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059
Art. 6.9 Allegato
L’allegato XI (Convenzioni istituzionali specifiche a una Parte contraente) costituisce parte integrante del presente capitolo.
Capitolo 7 Composizione delle controversie
Art. 7.1 Obiettivo
L’obiettivo del presente capitolo è quello di fornire una procedura efficace, efficiente e trasparente di consultazione e di composizione delle controversie tra le Parti in rife rimento ai diritti e ai doveri delle Parti ai sensi del presente Accordo.
Art. 7.2 Campo d’applicazione e copertura
1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, le disposizioni del presente capi tolo si applicano per prevenire o comporre eventuali controversie tra le Parti derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo.
2. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o diversamente concordato tra le Parti in causa, la composizione delle controversie tra le Parti ai sensi del presente capitolo è disciplinata dal Regolamento procedurale adottato dal Comitato misto nella sua prima riunione (Regolamento procedurale).
Art. 7.3 Composizione reciprocamente soddisfacente
1. Le Parti si adoperano in ogni momento per concordare l’interpretazione e l’appli cazione del presente Accordo e fanno il possibile per giungere a una composizione reciprocamente soddisfacente di qualsiasi questione sollevata ai sensi del presente ca pitolo.
2. Le Parti in causa informano le altre Parti di qualsiasi risoluzione concordata rela tivamente a una questione sollevata ai sensi del presente capitolo.
Art. 7.4 Scelta del foro
1. Qualora sorga una controversia riguardante la stessa questione sia nell’ambito del presente Accordo sia di un altro accordo commerciale internazionale di cui le Parti in causa sono parte, la Parte ricorrente può scegliere il foro competente per la composi zione della controversia.
2. Una volta che la Parte ricorrente ha richiesto la costituzione di un tribunale arbitrale o di un altro tribunale o lo ha adito ai sensi del presente Accordo o di un altro accordo di cui al paragrafo 1, il foro scelto sarà competente, son esclusione di fori concorrenti.
Art. 7.5 Buoni uffici, conciliazione e mediazione
1. Le Parti sono incoraggiate a ricorrere volontariamente a un metodo alternativo di composizione delle controversie, come i buoni uffici, la conciliazione o la media zione, e possono farlo in qualsiasi momento.