Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 41Fedlex · Progetto
Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059
Art. 7.7 Costituzione di un tribunale arbitrale
1. Una Parte che ha richiesto consultazioni secondo l’articolo 7.6 (Consultazioni) pa ragrafo 1 può domandare la costituzione di un tribunale arbitrale mediante richiesta scritta alla Parte chiamata a rispondere, se:
(a) le consultazioni non riescono a risolvere una controversia entro 60 giorni, (30 giorni in caso di questioni urgenti) da quando la Parte chiamata a rispondere riceve la richiesta di consultazioni; oppure
(b) la Parte a cui è presentata la richiesta di consultazioni non risponde entro 10 giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni (15 giorni in caso di questioni urgenti) dal ricevimento della stessa.
2. La Parte che domanda la costituzione di un tribunale arbitrale notifica contestual mente per scritto la domanda alle altre Parti.
3. La domanda di costituzione di un tribunale arbitrale indica la misura specifica e fornisce una breve sintesi della base legale su cui si fonda il reclamo.
4. La data di costituzione del tribunale arbitrale è quella in cui ne è nominato il pre sidente.
5. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di costituzione del tribunale arbitrale, il tribunale arbitrale ha il se guente mandato:
(a) esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, la que stione sollevata nella domanda di costituzione di un tribunale arbitrale;
(b) trarre conclusioni di diritto e di fatto, e motivarle, conformemente al presente capitolo. Il tribunale può formulare raccomandazioni per l’attuazione della de cisione ad opera della Parte chiamata a rispondere; e
(c) presentare un rapporto in conformità con l’articolo 7.15 (Rapporti del tribu nale arbitrale).
6. Se più di una Parte domanda la costituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o se la domanda riguarda più di una Parte chiamata a rispondere e se tali Parti sono d’accordo, nella misura del possibile si costituisce un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione.
Art. 7.8 Composizione del tribunale arbitrale
1. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Ciascuna Parte in causa nomina un arbitro e lo notifica all’altra Parte in causa entro 30 giorni dal ricevimento della do manda di costituzione di un tribunale arbitrale. Le Parti in causa concordano la nomina del terzo arbitro, che presiede il tribunale arbitrale, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di quest’ultimo.
2. Tutti gli arbitri sono scelti in base alle loro qualifiche, come previsto dall’articolo 7.9 (Qualifiche degli arbitri), nonché alla loro obiettività, affidabilità e alla loro capa cità di giudizio.