Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/4: Modifica dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) · 11 pagine
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in base alla legislazione sulla protezione delle acque. In questi casi è necessario chiarire se il rilascio del permesso coincide con l’adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LPN.
Se l’intervento coincide effettivamente con un compito della Confederazione, le conseguenze giuridiche sono incisive. L’intervento deve infatti essere valutato secondo i severi requisiti di cui all’articolo 10 capoverso 2 OISOS e all’art. 6 cpv. 2 LPN. Ciò significa, in primo luogo, che può essere effettuata una ponderazione degli interessi solo se l’intervento corrisponde almeno a un interesse d’importanza nazionale (ponderazione degli interessi qualificata). In secondo luogo, le disposizioni sull’ISOS e gli obiettivi di conservazione dell’insediamento in questione devono essere applicati in maniera rigorosa («applicazione diretta dell’ISOS») e non solo presi in considerazione in maniera indiretta come nel caso dei compiti cantonali e comunali (cfr. art. 11 cpv. 3 del progetto OISOS). Inoltre, è obbligatorio ottenere una perizia della Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) e/o della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) (cfr. art. 7 cpv. 2 LPN).
La LPN non precisa in modo chiaro ed esaustivo quando si configura l’adempimento di un compito federale ai sensi dell’articolo 2 LPN; pertanto, questa legge ha bisogno di essere interpretata e precisata. A tale scopo il Tribunale federale ha emesso numerose decisioni. In primo luogo, la giurisprudenza riconosce che i compiti o i permessi in questione devono essere disciplinati da una norma del diritto federale sufficientemente concreta e direttamente applicabile la cui attuazione è di competenza della Confederazione. In secondo luogo, il Tribunale federale presuppone una correlazione funzionale minima tra la norma del diritto federale e l’obiettivo di protezione: la norma deve perseguire (perlomeno anche) lo scopo di proteggere la natura o il paesaggio, oppure il mandato stabilito dal diritto federale deve comportare il rischio di arrecare pregiudizio alla natura, all’insediamento o al paesaggio5.
La correlazione funzionale è tuttavia spesso compresa in modo piuttosto ampio6. Di conseguenza, nel caso dei permessi disciplinati dal diritto federale, sempre più spesso si è di fronte alla spiacevole situazione in cui un intervento deve essere interamente qualificato come compito della Confederazione anche se l’oggetto effettivo del permesso non ha alcun effetto sull’insediamento. Questo scenario si verifica, ad esempio, quando un intervento nel seminterrato di un edificio richiede un permesso di deroga per costruzioni al di sotto del livello medio della falda freatica nel settore di protezione delle acque Au (ai sensi dell’allegato 4, cifra 211 capoverso 2 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque [OPAc; RS 814.201]), ma non influisce in alcun modo sull’aspetto esteriore o sulle proporzioni dell’edificio e quindi non ha alcun effetto sull’insediamento. Se, di fronte a una situazione di questo tipo, si traggono le rigorose conseguenze giuridiche sopra descritte, si va oltre la ratio legis, cioè si travalica lo scopo primario della LPN, che è la protezione dell’insediamento (art. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 5 LPN), ma non la protezione delle acque, che è disciplinata da altre leggi e ordinanze.
Inoltre, la situazione giuridica attuale è molto incerta. Nella prassi, infatti, si verifica relativamente spesso la situazione seguente: anche se, ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 OISOS, l’ISOS è stato considerato correttamente nella ponderazione degli interessi ai fini della
5 DTF 144 II 218 consid. 3.2 segg., 139 II 271 consid. 9.3; DTF 1C_265/2022 del 23 maggio 2023 consid. 3.2; recentemente anche DTF 1C_730/2024 del 1 settembre 2025 consid. 3.3. Per la motivazione e le conseguenze di questa giurisprudenza si veda anche MARTI/STUTZ, Gewässerschutz und Ortsbildschutz nach ISOS, Rechtsgutachten z.H. des BAK vom Mai 2024 (disponibile solo in tedesco su www.isos.ch > Materiali > Perizie).
6 Cfr. per il settore della protezione delle acque p. es. la DTF 1C_654/2021 del 28 novembre 2022, consid. 7.2. (Olten); DTF 1C_482/2012 del 14 maggio 2014 consid. 3.4. segg. (Sarnen I).