Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/4: Modifica dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) · 11 pagine

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il concetto di monumento culturale secondo l’articolo 18a°capoverso 3 LPT°. A questo proposito va ricordato che il termine «monumento culturale» non è esplicitato nella LPT e pertanto si dispone di un certo margine di manovra nella sua definizione a livello di ordinanza16.

L’articolo 18 capoverso 3 LPT stabilisce che i monumenti culturali d’importanza cantonale o nazionale non devono essere pregiudicati in modo sostanziale dagli impianti solari, il cui impatto deve sempre essere valutato nell’ambito di una procedura di autorizzazione. Ora, la nuova formulazione dell’articolo 32b lettera b OPT specifica che l’articolo 18a capoverso 3 LPT si applica soltanto agli impianti solari che vengono installati su edifici esistenti all’interno di un perimetro edificato o un gruppo edilizio o su elementi eminenti che sono iscritti nell’ISOS e attributi all’obiettivo di conservazione A. Soltanto questi edifici e questi elementi sono considerati monumenti culturali d’importanza cantonale o nazionale. Ciò implica e contrario che le nuove costruzioni e gli edifici realizzati in sostituzione di quelli preesistenti all’interno di un perimetro edificato o un gruppo edilizio non vanno considerati monumenti culturali, ragion per cui possono essere dotati di impianti solari senza il vincolo dell’articolo 18a capoverso 3 LPT. In questo contesto, la distinzione tra edifici esistenti e nuove costruzioni (compresi gli edifici sostitutivi) è ammissibile poiché, con l’articolo 18a capoverso 3 LPT, il legislatore ha voluto disciplinare in modo specifico solo gli impianti solari sui monumenti culturali esistenti, in modo da proteggerne la sostanza, senza voler ostacolare la lecita costruzione di nuovi edifici.

Grazie a questa precisazione non servirà più una ponderazione degli interessi qualificata ai sensi dell’articolo 6 LPN né una perizia delle commissioni federali (CFMS e/o CFPN) ai sensi dell’articolo 7 LPN qualora un progetto preveda l’installazione di un impianto solare su un nuovo edificio o un edificio sostitutivo all’interno di un perimetro edificato o un gruppo edilizio iscritto nell’ISOS con l’obiettivo di protezione A. Un’altra conseguenza della suddetta precisazione è che i Comuni e le organizzazioni non saranno più legittimati a ricorrere come indicato all’articolo 12 a segg. LPN per opporsi all’installazione di un impianto solare su un nuovo edificio o un edificio sostitutivo all’interno di un perimetro edificato o un gruppo edilizio iscritto nell’ISOS con l’obiettivo di protezione A.. Se, però, la legislazione cantonale prevede l’obbligo di ottenere un permesso edilizio per l’installazione di impianti solari su nuovi edifici o edifici sostitutivi all’interno dei perimetri edificati e dei gruppi edilizi protetti – o se occorre tener conto di particolari esigenze di integrazione nella sostanza edilizia –,, il che è possibile e consigliabile dal punto di vista della protezione degli insediamenti (cfr. art. 18a cpv. 2 lett. b LPT), spetta all’autorità cantonale competente valutare nell’ambito della procedura di autorizzazione edilizia se l’impianto solare è ammissibile secondo le disposizioni cantonali sull’azzonamento e l’integrazione.

Il capoverso 2 serve a chiarire quando un edificio all’interno di un perimetro edificato o un gruppo edilizio iscritto all’ISOS con l’obiettivo di conservazione A è considerato esistente e pertanto l’installazione di un impianto solare su di esso necessita di un permesso. La domanda si pone soprattutto per gli edifici appena costruiti, che si tratti di nuove costruzioni o di edifici sostitutivi. Un nuovo edificio è considerato tale se è stato costruito su una superficie prevalentemente non edificata. Si parla invece di edificio sostitutivo quando la relativa superficie era già edificata, ma l’edificio precedente è stato completamente demolito e ricostruito. Secondo il capoverso 2, un oggetto è considerato nuovo edificio o edificio sostitutivo ai sensi del capoverso 1 lettera b a partire dalla data di collaudo dell’opera. Se l’installazione di un impianto solare è prevista dopo questa data, è necessario un permesso. In questo caso è esclusa la procedura di annuncio. Se, invece, un edificio viene solamente ristrutturato mantenendone gli

16 Cfr. JÄGER, in: AEMISEGGER/MOOR//RUCH/TSCHANNEN (a cura di), Praxiskommentar RPG, 2020, riferimento all’art. 18a N 44.