Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/4: Modifica dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) · 11 pagine
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Art. 11 cpv. 3 P-OISOS
L’articolo 11 capoversi 1 e 2 OISOS codifica l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’obbligo di tenere conto dell’ISOS nella pianificazione cantonale e comunale10. Il nuovo capoverso 3 lo completa seguendo la giurisprudenza attuale e stabilisce esplicitamente che, nell’adempimento dei compiti di Cantoni e Comuni, è possibile derogare agli obiettivi di conservazione dell’ISOS se prevalgono altri interessi in seguito alla ponderazione degli interessi secondo l’articolo 3 OPT. Inoltre, a differenza di quanto prevede l’articolo 10 capoverso 2 OISOS, è sufficiente una ponderazione degli interessi semplice, non qualificata, in cui è possibile tenere conto anche degli interessi dell’intervento che non sono d’importanza nazionale. Il nuovo capoverso chiarisce quindi che, nello svolgimento dei compiti cantonali e comunali, le autorità preposte alla pianificazione dispongono di un margine di discrezionalità non indifferente nell’applicazione delle disposizioni dell’ISOS, per quanto siano tenute a rispettare anche l’autonomia dei Comuni.
In ogni caso, la ponderazione degli interessi rispetto agli obiettivi di conservazione dell’ISOS deve soddisfare i requisiti metodologici dell’articolo 3 OPT. In particolare, non è sufficiente citare l’ISOS o gli obiettivi di conservazione nei documenti di pianificazione, ma è necessario includere un’analisi di tali obiettivi nella motivazione delle disposizioni pianificatorie11. La precisazione introdotta con il capoverso 3 è importante per chiarire il fatto che, in presenza di una motivazione sufficiente, è possibile derogare agli obiettivi di conservazione dell’ISOS anche in ragione di interessi cantonali o comunali preponderanti (in vista dello sviluppo degli insediamenti). Inoltre, è bene ricordare che la giurisprudenza riconosce come interessi pubblici nazionali anche lo sviluppo centripeto degli insediamenti con una qualità abitativa adeguata12, la promozione del trasporto pubblico13, la creazione delle premesse territoriali per le attività economiche14 e la promozione delle energie rinnovabili15 (cfr. in generale anche gli scopi e gli obiettivi pianificatori di cui agli articoli 1 e 3 LPT).
Art. 32b cpv. 1 lett. b e cpv. 2 P-OPT
Lo scopo della modifica proposta è chiarire il campo di applicazione dell’articolo 32b capoverso 1 lettera b OPT per una maggiore certezza del diritto e della pianificazione nell’installazione di impianti solari all’interno di perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti annoverati nell’ISOS e appartenenti alla categoria di rilievo A. Secondo la disposizione vigente, tali perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti sono considerati senza restrizioni monumenti culturali di importanza cantonale o nazionale ai sensi dell’articolo 18a capoverso 3 LPT. Ne consegue che l’installazione di impianti solari su edifici che si trovano in questi perimetri edificati e gruppi edilizi è in ogni caso soggetta ad autorizzazione. In virtù dell’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione (Cost.; RS 101), il Consiglio federale può specificare nell’OPT
10 Cfr.GRIFFEL, Umweltrecht in a nutshell, 3a ed. 2023, pag. 280 con riferimenti alla giurisprudenza.
11 Cfr. DTF 1C_459/2020 del 27 ottobre 2022 consid. e il commento di MARTI, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl) 2024, pag. 97 segg.
12 Art. 1 cpv. 2 lett. abis LPT; cfr. anche DTF 1C_118/2016 del 21.3.2017, consid. 6 (Sarnen II).
13 DTF 1C_118/2016 del 21.3.2017, consid. 6 (Sarnen II).
14 Art. 1 cpv. 2 lett. bbis LPT.
15 Art. 12 della legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne, RS 730.0); cfr. anche MERKLI, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), in: Boillet/Fabre/Martenet (a cura di): Le droit public en mouvement, FS Etienne Poitier, Ginevra/Zurico/Basilea 2020.