Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/4: Modifica dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) · 11 pagine
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nel caso del permesso di deroga ai sensi dell’allegato 4 numero 211 capoverso 2 OPAc, secondo cui, nel settore di protezione delle acque Au, non è permessa la costruzione di impianti situati al di sotto del livello medio della falda freatica. «L’autorità può concedere deroghe nella misura in cui la capacità di deflusso delle acque sotterranee è ridotta del 10 % al massimo rispetto allo stato naturale», nel qual caso gli effetti sull’insediamento sono irrilevanti. Per i permessi di dissodamento ai sensi dell’articolo 5 della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0), invece, va tenuto conto anche della protezione della natura e del paesaggio, che comprende la protezione degli insediamenti.
Per risolvere eventuali questioni di interpretazione e lacune giuridiche riguardo ai permessi, l’articolo 10 capoverso 1bisdel progetto OISOS presuppone che l’elemento da valutare ai fini del permesso non abbia effetti sull’insediamento. L’elemento di un intervento va considerato in fatto e in diritto. Sul piano fattuale si può ipotizzare che ogni intervento di incidenza territoriale sia articolato in varie parti, ad esempio la configurazione del piano interrato di un edificio, l’adattamento dell’area circostante dove possono trovarsi parcheggi o garage e la realizzazione della facciata. Sul piano giuridico, tali elementi vanno distinti in base alla loro qualificazione rispetto alla necessità di un permesso disciplinato dal diritto federale. Nel caso specifico, è possibile che ciascun elemento di un progetto richieda un’autorizzazione distinta oppure che solo uno dei vari elementi sia soggetto ad autorizzazione. In questi casi, occorre verificare nell’ambito ci ciascun permesso se l’elemento in questione ha effetti sull’insediamento oppure richiede, in base alle disposizioni vigenti, una valutazione della compatibilità con la protezione degli insediamenti. Solitamente, questo non è il caso per i permessi in materia di protezione delle acque nei comprensori insediativi né per le strutture sotterranee della protezione civile o i permessi legati alla protezione dal rumore per i progetti di costruzione in zone rumorose.
Vi sono poi determinate fattispecie che, diversamente dai progetti o dagli elementi di progetto soggette a un permesso disciplinato dal diritto federale, non sono interessate dalla modifica dell’articolo 10 OISOS. Si tratta dei casi che sono indicati come compiti della Confederazione nell’elenco non esaustivo all’articolo 2 capoverso 1 LPN, ossia la progettazione, la costruzione e la modifica di opere e impianti da parte della Confederazione stessa (lett. a), il rilascio di permessi disciplinati dal diritto federale (lett. b) e l’erogazione di sussidi della Confederazione (lett. c). In questi casi, che riguardano sempre l’intero progetto, permane l’obbligo dell’applicazione diretta delle disposizioni sull’ISOS ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LPN, in particolare degli obiettivi di conservazione. Lo stesso vale anche per i progetti verosimilmente realizzabili solo con aiuti finanziari della Confederazione (art. 2 cpv. 2 LPN).
La verifica preliminare per stabilire se un elemento di un intervento possa arrecare pregiudizio all’insediamento, vale a dire se la presa in considerazione degli effetti sull’insediamento sia un requisito per il rilascio del permesso, spetta all’autorità cantonale competente per i permessi e non richiede obbligatoriamente il ricorso a una commissione federale (Commissione federale dei monumenti storici CFMS e/o Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio CFNP). Ciò vale anche per la valutazione dell’intervento in quanto tale. Perciò, l’ultimo periodo dell’articolo 10 capoverso 1bisdel progetto OISOS dichiara che non sussiste l’obbligo di ottenere una perizia delle commissioni federali (CFMS e/o CFNP).
In linea con l’articolo 10 capoverso 1 OISOS, la nuova regolamentazione implica di conseguenza che per gli interventi in questione non è necessaria la ponderazione degli interessi qualificata ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 OISOS e dell’art. 6 cpv. 2 LPN, ma è sufficiente una ponderazione degli interessi semplice (ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 del progetto OISOS), nella quale si deve tenere conto anche degli interessi dell’intervento che non sono d’importanza nazionale.