Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/41: Modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP); Ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (Ordinanza sul settore degli au-toveicoli, OAuto ; RS 251.6) · 10 pagine

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parametri e le componenti di prezzo dei fornitori di leasing associati ai costruttori (captive) e di quelli indipendenti.

L’avamprogetto non prevede alcuna modifica per quanto riguarda la comunicazione del prezzo stabilito dal contratto di leasing e gli altri obblighi di indicazione del prezzo. Le società di leasing sono già soggette a tali obblighi ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 2 segg. OIP, art. 3 cpv. 1 lett. b e lett. l LCSI e artt. 11 e 36 LCC).

La modifica dell’ordinanza non comporta ripercussioni sulle finanze o sull’effettivo del personale della Confederazione o dei Cantoni. Secondo il diritto vigente, l’OIP è già applicabile ai contratti e alle offerte di leasing («negozi giuridici analoghi alla compera») e la sua applicazione compete alle autorità cantonali preposte (polizia cantonale del commercio).

3.5 Aspetti giuridici

3.5.1 Costituzionalità

La modifica dell’OIP si fonda sull’articolo 182 Cost. nonché sugli articoli 16 e 20 capoverso 2 LCSI. Pertanto, è conforme alla Costituzione.

3.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’avamprogetto non incide sugli impegni internazionali della Svizzera.

3.5.3 Forma dell’atto

La modifica proposta prevede un adeguamento a livello di ordinanza.