Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/41: Modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP); Ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (Ordinanza sul settore degli au-toveicoli, OAuto ; RS 251.6) · 10 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 19 marzo 2025 il Parlamento ha accolto le mozioni 22.3838 Gugger «Protezione dall’introduzione unilaterale del modello delle agenzie nel mercato automobilistico» e 22.4544 Pfister Gerhard «Leasing nel settore delle automobili: sovvenzionamenti trasversali occulti e costi non trasparenti». Il Consiglio federale propone di attuare le due mozioni attraverso modifiche dell’ordinanza del 29 novembre 20231 sul settore degli autoveicoli (OAuto) e dell’ordinanza dell’11 dicembre 19782 sull’indicazione dei prezzi (OIP). Alla luce della stretta affinità tematica tra gli interventi, entrambi riferiti al settore degli autoveicoli, e del margine di manovra esistente per l’attuazione, è stato concordato di adottare un approccio coordinato al fine di creare sinergie e garantire che tutti gli interessi in gioco siano adeguatamente presi in considerazione.
2 Attuazione della mozione 22.3838 Gugger
2.1 Situazione iniziale
La mozione 22.3838 Gugger esige una maggiore tutela dei concessionari e delle officine automobilistiche (di seguito denominati «garage») e chiede di modificare la legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli3 (LCart) introducendo due nuove disposizioni del seguente tenore:
1. La risoluzione di un contratto con un concessionario o un’officina è ammissibile solo se il costruttore automobilistico o l’importatore generale di autoveicoli è in grado di dimostrare che il nuovo modello di distribuzione è significativamente più efficiente di quello precedente.
2. La legge sui cartelli resta applicabile anche dopo l’introduzione della distribuzione tramite vendita diretta (in generale) e tramite contratto di agenzia (in particolare).
La mozione intende proteggere la concorrenza «intrabrand», ossia la concorrenza tra garage che vendono autoveicoli dello stesso costruttore. Inoltre mira a salvaguardare la libertà imprenditoriale dei garage nei confronti dei fornitori di autoveicoli (costruttori e importatori generali) poiché con l’introduzione di un modello di agenzia o di distribuzione diretta le disposizioni della LCart non sarebbero più applicabili ai rapporti commerciali tra fornitori e garage (v. n. 2.2) e questi ultimi sarebbero lasciati alla mercé del potere di mercato di costruttori e importatori generali.
Nel suo parere del 7 settembre 2022, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione ritenendo che una sua rigida attuazione comporterebbe un obbligo contrattuale di ampia portata. Una regolamentazione di questo tipo non solo costituirebbe una forte ingerenza nella libertà economica e contrattuale sancita dalla Costituzione federale4 (art. 27 e art. 94 cpv. 4 Cost.), ma rappresenterebbe anche un notevole impedimento all’innovazione in relazione ai modelli di distribuzione. Inoltre, visto che comporterebbe di fatto un divieto di risoluzione dei contratti, inciterebbe a rinunciare alla collaborazione con garage indipendenti qualora si introducesse un nuovo sistema di distribuzione, risultando diametralmente in contrasto con i principi del diritto privato e quelli del diritto della concorrenza. Inoltre, si creerebbe una discrepanza rispetto al diritto europeo sui cartelli. Per questi motivi, il Consiglio federale è contrario all’introduzione di un simile disciplinamento sia a livello intersettoriale che all’interno di un settore specifico.
1 RS 251.6
2 RS 942.211
3 RS 251
4 RS 101