Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/41: Modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP); Ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (Ordinanza sul settore degli au-toveicoli, OAuto ; RS 251.6) · 10 pagine

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Nel suo parere del 15 febbraio 2023, il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Un disciplinamento di questo tipo costituirebbe infatti un’ingerenza nella libertà economica e contrattuale sancita dalla Costituzione (art. 27 e art. 94 cpv. 4 Cost.) e lederebbe il diritto alla tutela del segreto commerciale. Inoltre, l’obbligo unilaterale di trasparenza sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento degli operatori di mercato. Per i consumatori è determinante in primo luogo la trasparenza riguardo all’effettivo onere complessivo, aspetto sul quale il diritto vigente fornisce già indicazioni sufficienti (v. n. 3.2). L’obbligo di rendere noti i calcoli interni o eventuali «sovvenzioni trasversali» andrebbe quindi oltre lo scopo della legislazione vigente. Eventuali limitazioni illecite della concorrenza possono già essere valutate sulla base della LCart.

3.2 Diritto applicabile

Secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 198613 contro la concorrenza sleale (LCSl), per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente. Sono fatte salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. In base all’articolo 20 capoverso 2 LCSI il Consiglio federale ha emanato l’OIP, che mira a garantire una chiara indicazione dei prezzi per consentire confronti ed evitare che l’acquirente sia indotto in errore.

Per le merci offerte in vendita al consumatore, l’offerta deve sempre indicare il prezzo effettivo da pagare in franchi svizzeri (prezzo al dettaglio), comprensivo di eventuali supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo (art. 2 cpv. 1 lett. a, artt. 3 e 4 OIP). Si applica il principio dell’indicazione del prezzo complessivo. Lo stesso vale per l’indicazione dei prezzi nei negozi giuridici aventi effetti economici identici o analoghi a quelli della compera, per esempio i contratti di leasing (negozi giuridici analoghi alla compera; art. 2 cpv. 1 lett. b e art. 3 cpv. 2 OIP), nonché per l’offerta di determinate prestazioni di servizi (art. 2 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 10 OIP). L’OIP si applica quindi alla pubblicità rivolta ai consumatori per tutte le merci e prestazioni di servizi (art. 2 cpv. 1 lett. d OIP). È formulata in modo neutrale rispetto agli aspetti tecnici ed è applicabile sia al commercio fisico che a quello online.

In base alla normativa vigente, i contratti di leasing sono già soggetti all’obbligo di indicazione dei prezzi. Attualmente per i contratti di leasing di autoveicoli devono essere indicate le seguenti informazioni:

⦁ importo della rata mensile;

⦁ durata o numero di rate;

⦁ prezzo in contanti;

⦁ tasso annuo effettivo;

⦁ importo di un’eventuale cauzione;

⦁ inclusione o esclusione dell’assicurazione casco totale.

3.3 Proposta di attuazione

3.3.1 Modifica dell’OIP

Per attuare la mozione viene proposta un’integrazione dell’OIP. Le disposizioni proposte sono in linea con lo scopo dell’OIP, che mira in particolare a garantire la chiarezza e la comparabilità dei prezzi e delle offerte. Infatti, in virtù del principio dell’informazione precontrattuale, i consumatori devono disporre già al momento dell’offerta di tutte le indicazioni essenziali relative al prezzo e di tutte le informazioni contrattuali rilevanti per il prezzo. L’OIP mira quindi a garantire che le offerte siano presentate in modo chiaro e comparabile per i consumatori, al fine di consentire una decisione di acquisto informata.

13 RS 241 6/10