Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/41: Modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP); Ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (Ordinanza sul settore degli au-toveicoli, OAuto ; RS 251.6) · 10 pagine
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L’attuazione della mozione sotto forma di modifica di ordinanza è appropriata poiché rafforza la comparabilità dei prezzi e delle offerte di leasing senza interferire con la politica dei prezzi delle imprese. In base al diritto vigente, le condizioni di leasing possono essere confrontate nominalmente sulla base degli obblighi in materia di indicazione delle informazioni sui prezzi (secondo l’art. 2 segg. OIP, art. 3 cpv. 1 lett. b e lett. l LCSI nonché artt. 11 e 36 della legge federale del 23 marzo 200114 sul credito al consumo [LCC]). Tuttavia, la comparabilità economica delle offerte rimane limitata dato che i leasing di autoveicoli si configurano come contratti innominati15 e per un vero raffronto è necessario considerare l’intera struttura dell’offerta.
L’indicazione di eventuali contributi finanziari aumenta la trasparenza sulla composizione economica delle offerte e ne migliora la comparabilità oggettiva. In particolare, evidenzia in che misura un’offerta sia resa più vantaggiosa da contributi finanziari e permette di valutare il vantaggio economico che ne risulta rispetto a forme alternative di offerta quali gli sconti sugli acquisti in contanti o i finanziamenti che non beneficiano di questi contributi.
3.3.2 Commento agli articoli 4bis e 13b avamprogetto OIP
Osservazioni preliminari
Con l’aggiunta degli articoli 4bise 13b dell’avamprogetto di modifica OIP, viene introdotto l’obbligo di trasparenza quantitativa sui contributi finanziari richiesto dalla mozione. Le disposizioni si applicano ai fornitori di leasing di autoveicoli che beneficiano di contributi finanziari da parte di società appartenenti alla stessa struttura economica o da partner di distribuzione che comportano una riduzione del prezzo stabilito dal contratto di leasing o una riduzione del tasso annuo effettivo. L’obiettivo della modifica è mostrare ai consumatori in che misura un’offerta risulti più vantaggiosa grazie a contributi finanziari esterni, senza tuttavia divulgare segreti commerciali concernenti la determinazione interna dei prezzi.
Art. 4biscpv. 1 e 2 AP-OIP
L’articolo 4biscapoversi 1 e 2 ribadisce esplicitamente gli obblighi già in essere relativi alle informazioni sui prezzi (secondo l’art. 2 segg. OIP, l’art. 3 cpv. 1 lett. b e l LCSI nonché gli artt. 11 e 36 LCC). Un rinvio statico alla LCSI o alla LCC limiterebbe l’applicazione, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e LCC16, ai contratti di leasing fino a 80 000 franchi. Tuttavia, poiché la mozione chiede di includere tutti i contratti di leasing di autoveicoli senza fissare un limite massimo di importo, la menzione separata garantisce che l'obbligo di trasparenza si applichi a tutte le offerte di leasing di autoveicoli, indipendentemente dal loro valore. Inoltre,
14 RS 221.214.1
15 Nella prassi giuridica svizzera, un contratto di leasing di autoveicoli non è di norma considerato un contratto di compravendita classico, bensì un «contratto innominato», ossia un tipo di contratto non disciplinato in modo completo dalla legge e che combina elementi di diverse categorie contrattuali. In genere comprende la concessione dell’uso, il finanziamento, il pagamento periodico del canone nonché disposizioni relative alla durata, al chilometraggio, alle condizioni di restituzione, al valore residuo, ai costi aggiuntivi o alla risoluzione anticipata del contratto. Pertanto, l’onere economico complessivo non è determinato unicamente dalla rata mensile, ma dal concorso di diversi elementi contrattuali. Due offerte con la stessa rata mensile possono presentare differenze economiche sostanziali, per esempio a causa di un diverso importo dell’anticipo, della durata contrattuale, dei limiti chilometrici previsti o dei costi finali. Per garantire un confronto adeguato è quindi necessario prendere in considerazione l’intera struttura dell’offerta. Nel contratto di compravendita ordinario, invece, l’elemento centrale è rappresentato generalmente dal trasferimento della proprietà dietro pagamento di un determinato prezzo di acquisto. Se il prodotto, la qualità e i costi accessori sono comparabili, il prezzo finale costituisce in linea di massima un indicatore principale sufficiente per confrontare le offerte e prendere una decisione di acquisto informata. Nel caso dei contratti di leasing, spesso la semplice indicazione del prezzo non è invece sufficiente.
16 Secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. e LCC, le disposizioni della legge non si applicano ai contratti di credito per importi inferiori a 500 franchi o superiori a 80 000 franchi; i crediti concessi in modo coordinato a un consumatore per il tramite di un intermediario di crediti partecipativi vanno sommati. Questo significa che le indicazioni di cui all’art. 11 cpv. 2 LCC devono essere fornite solo per i contratti di leasing che rientrano nel limite di prezzo di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. e LCC. L’art. 3 cpv. 1 lett. l LCSI fa riferimento alla LCC ed è quindi subordinato anche alla definizione del contratto di leasing secondo l’art. 1 cpv. 2 lett. a LCC e ai limiti di prezzo previsti per il campo di applicazione dei contratti di leasing secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. e LCC.