Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/41: Modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP); Ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (Ordinanza sul settore degli au-toveicoli, OAuto ; RS 251.6) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

La scelta dei due parametri previsti dall’articolo 4biscapoverso 3 AP-OIP («prezzo stabilito dal contratto di leasing»20 e «tasso annuo effettivo»21) tiene conto di tutti gli effetti dei contributi finanziari che hanno un impatto sul prezzo. I contributi finanziari possono influire su singoli parametri e componenti di prezzo, quali la rata di leasing, l’acconto o il valore residuo, determinando così riduzioni il cui effetto economico non è deducibile da una singola componente di prezzo.

Insieme, questi due parametri garantiscono che le riduzioni derivanti dai contributi finanziari vengano considerate nella loro globalità e non solo singolarmente e che siano possibili comparazioni tra i vari modelli commerciali in modo chiaro e utile per i consumatori.

La presentazione aggregata consente ai consumatori di individuare e valutare l’effetto sui costi, senza che sia possibile risalire ai dettagli riguardanti la logica di calcolo e di formazione dei prezzi interna dei fornitori. Non è necessario rendere nota l’attribuzione interna e dettagliata dei contributi finanziari nel calcolo dei costi (p. es. imputazione a servizi, valori residui o componenti di finanziamento). In questo modo viene garantita la riservatezza della struttura di formazione dei prezzi.

Art. 13b AP-OIP: Obbligo di trasparenza nella pubblicità

Questa disposizione garantisce che i requisiti in materia di indicazione dei prezzi siano pienamente applicati già nella pubblicità. In conformità con la giurisprudenza del Tribunale federale22, secondo cui il canone di leasing deve essere qualificato come parametro di prezzo e non come indicazione di prezzo in senso stretto, l’articolo 13b AP-OIP colma una lacuna normativa: se nella pubblicità viene indicato un tasso d’interesse, si applicano gli obblighi di informazione di cui all’articolo 4bisAP-OIP.

Ciò è necessario poiché i singoli parametri non costituiscono una base sufficiente per valutare e confrontare le offerte di leasing. L’obbligo di comunicare tutte le informazioni rilevanti garantisce che i consumatori siano messi in condizione di conoscere, già a partire dalla pubblicità, tutti gli elementi determinanti dell’offerta di leasing. Questo assicura che la pubblicità costituisca una base informativa coerente e comparabile per la valutazione delle offerte di leasing proposte da diverse tipologie di strutture.

3.4 Ripercussioni

La modifica dell’OIP proposta implica che i fornitori di leasing di autoveicoli debbano indicare, nell’ambito delle offerte e della pubblicità, eventuali contributi finanziari concessi da società dello stesso gruppo o da partner di distribuzione, nella misura in cui tali contributi comportino una riduzione del prezzo stabilito dal contratto di leasing o del tasso annuo effettivo. Tale obbligo non mira ad aumentare l’attuale trasparenza dei prezzi quanto piuttosto a migliorare la comparabilità delle offerte di leasing per i consumatori limitata per effetto della natura del contratto di leasing (contratto innominato) nonché delle differenze tra i modelli commerciali e i

20 Vengono presi in considerazione tutti i pagamenti dovuti dall’assuntore del leasing per tutta la durata del contratto, in modo da rappresentare l’esborso economico complessivo in franchi svizzeri che l’assuntore deve sostenere. In questo modo, le riduzioni risultanti dai contributi finanziari vengono interamente considerate nel risultato finale indipendentemente dalla loro forma concreta (in particolare attraverso la riduzione di singole componenti delle rate di leasing quali la quota interessi, la quota capitale o la quota spese oppure tramite l’assunzione di costi aggiuntivi).

21 Il «tasso annuo effettivo» svolge una funzione integrativa servendo da parametro di riferimento standardizzato per le componenti di finanziamento, assicurando la comparabilità degli effetti sugli interessi e sulle condizioni riconducibili a contributi di finanziamento, indipendentemente dalla configurazione contrattuale. Dato che i contributi vengono generalmente incorporati nel calcolo della rata di leasing, il loro impatto finanziario viene sistematicamente rappresentato nel tasso annuo effettivo.

22 Tribunale federale, decisione del 27 giugno 2019, 6B_1284/2018; cons. 3.3: «[…] Il tasso di interesse pubblicizzato non rappresenta il prezzo finale, ma solo un parametro fondamentale per il calcolo del prezzo effettivo da pagare. […] I prezzi devono essere chiari e comparabili tra loro (cfr. art. 1 LCSI e art. 1 OIP; cfr. anche WYLER, op. cit., pag. 35). Il tasso di interesse pubblicizzato può certamente essere rilevante per valutare l’opportunità di un contratto di leasing rispetto ad altre offerte disponibili. Tuttavia, il consumatore è consapevole che, nel leasing, la formazione del prezzo non dipende solo dal tasso di interesse, ma anche da altri fattori. Pertanto, una valutazione comparativa basata esclusivamente sul tasso pubblicizzato non è sufficiente per una decisione informata. In definitiva, la pubblicità in questione ha il solo scopo di promuovere l’offerta in generale come particolarmente vantaggiosa. […]» 9/10