Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/41: Modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP); Ordinanza concernente la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli (Ordinanza sul settore degli au-toveicoli, OAuto ; RS 251.6) · 10 pagine

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posizione dominante relativa ai sensi dell’articolo 7 LCart. In relazione alla conclusione, alle modifiche e in particolare anche alla risoluzione di un (vero) contratto di agenzia, i garage sono considerati imprese indipendenti e, pertanto, le disposizioni sull’abuso di posizione dominante o di posizione dominante relativa sono in linea di principio applicabili.

L’attuale diritto sui cartelli tiene quindi adeguatamente conto di eventuali limitazioni illecite della concorrenza da parte dei fornitori di autoveicoli.

2.3 Proposta di attuazione

2.3.1 L’adeguamento dell’Oauto è l’opzione più appropriata

In relazione alla distribuzione dei prodotti oggetto del contratto (p. es. fissazione dei prezzi di vendita), nel modello di «vera» agenzia i garage non sono considerati imprese indipendenti per cui, sotto questo profilo, non può sussistere alcun accordo ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LCart12. Nel caso invece della stipula di un (effettivo) contratto di agenzia, compresi i termini di disdetta, i garage sono considerati imprese indipendenti, cosicché, per quanto riguarda i termini di disdetta, può sussistere un accordo ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LCart.

Sebbene la mozione chieda espressamente una modifica della LCart, il Consiglio federale propone di procedere tramite un adeguamento dell’OAuto, che poggia peraltro su tale legge. In concreto, va precisato nell’ordinanza che gli agenti che non fanno parte dello stesso gruppo (e quindi della stessa impresa) del fornitore di autoveicoli sono considerati, nell’ambito dei contratti di agenzia, imprese indipendenti ai sensi del diritto sui cartelli per quanto riguarda l’inizio e la cessazione del rapporto contrattuale. Di conseguenza, i termini minimi di disdetta previsti dall’articolo 8 OAuto sono pienamente applicabili. Questa precisazione comporta un’effettiva estensione del campo di applicazione dell’OAuto ai modelli di agenzia.

2.3.2 Commento ai singoli articoli

Con l’introduzione del nuovo articolo 8 capoverso 2 OAuto si precisa che i termini di disdetta di cui all’articolo 8 OAuto (che viene ora trasposto senza modifiche nell’articolo 8 capoverso 1 dell’avamprogetto) si applicano anche ai contratti di agenzia tra fornitori di autoveicoli e terzi relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi e di pezzi di ricambio, nonché alla fornitura di servizi di riparazione e manutenzione, anche se i terzi si assumono solo rischi finanziari o economici di poco conto.

La modifica proposta adotta volutamente il termine «terzi» per indicare la controparte del fornitore di autoveicoli secondo l’articolo 1 lettera b OAuto, anziché quelli di «distributore» o di «riparatore» impiegati nell’ordinanza (cfr. p. es. definizioni all’art. 1 OAuto). Con ciò si intende da un lato chiarire che, nella fase di negoziazione del contratto di agenzia, il partner contrattuale non è ancora un «agente», ma è un’impresa (o parte di un’impresa) che negozia autonomamente con il fornitore di autoveicoli i termini del contratto. Dall’altro si precisa che restano esclusi i garage che fanno parte dello stesso gruppo del fornitore di autoveicoli anche se sono vincolati da un contratto di agenzia identico a quello dei garage non appartenenti al gruppo. I garage che fanno parte dello stesso gruppo del fornitore di autoveicoli non rientrano nella definizione di «terzi».

Con questa modifica si chiarisce che, in caso di risoluzione di contratti di agenzia, anche ai garage non appartenenti al gruppo si applicano i termini di disdetta di cui all’articolo 8 OAuto.

2.4 Ripercussioni

La modifica proposta chiarisce la situazione giuridica vigente ed è quindi di natura dichiarativa. Tuttavia, oltre a garantire una maggiore certezza del diritto, comporta un effettivo ampliamento della tutela dei garage. Di conseguenza questi ultimi sapranno, anche senza conoscere la giurisprudenza delle autorità in materia di concorrenza, che le modalità di disdetta previste dall’OAuto trovano applicazione anche nel modello di agenzia.

12 Si veda anche Segreteria COMCO, consulenza sui contratti di distribuzione M, DPC 2025/3, 694, n. marg. 69. 4/10