Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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campo d’applicazione dell’articolo 33b LPP, tuttavia, questa modifica della LFLP sa rebbe inutile. Infatti, la disposizione deve essere applicabile anche alle persone che cambiano il datore di lavoro (e, di conseguenza, l’istituto di previdenza) e non manten gono quindi la loro previdenza ma instaurano un rapporto assicurativo con il nuovo istituto di previdenza.

Cpv. 3: con l’introduzione del capoverso 2, le persone che cambieranno datore di la voro dopo i 65 anni potranno pagare contributi a un nuovo istituto di previdenza, che verserà quindi loro prestazioni di vecchiaia. Affinché questa soluzione sia effettiva mente interessante per il nuovo assicurato, è necessario che quest’ultimo possa tra sferire la prestazione d’uscita dal suo precedente istituto di previdenza al nuovo istituto, il che sarà possibile grazie al nuovo articolo 2 capoverso 1quaterLFLP (v. commento sotto). Potrà tuttavia accadere che l’importo della prestazione d’uscita sia superiore all’importo necessario per riscattare le prestazioni regolamentari massime presso il nuovo istituto di previdenza. Con l’introduzione della presente disposizione, l’assicurato potrà trasferire l’intera prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza, che sarà tenuto a conservarla per migliorare le prestazioni di vecchiaia dell’assicurato. In questo modo si eviterà il trasferimento di una parte della prestazione d’uscita a una fondazione di libero passaggio dopo i 65 anni, il che è problematico, poiché di regola queste fon dazioni non aprono conti di libero passaggio dopo il raggiungimento dell’età di riferi mento. Gli assicurati avranno però anche la possibilità di chiedere al loro precedente istituto di previdenza di versare loro la parte eccedente a titolo di prestazioni di vec chiaia.

Cpv. 4 lett. a: le persone che desiderano continuare a lavorare dopo il compimento dei 65 anni e continuare a pagare contributi al loro istituto di previdenza devono poter be neficiare di una certa flessibilità per pianificare al meglio la loro attività lucrativa e il passaggio al pensionamento. Una delle possibilità è che queste persone continuino a lavorare con un salario inferiore a quello conseguito in precedenza o riducano il loro grado di occupazione. In tal caso è possibile che abbiano bisogno di un reddito supple mentare per compensare la riduzione del salario. Bisogna pertanto dare loro la possi bilità di iniziare a riscuotere una parte delle prestazioni di vecchiaia o, in caso di pen sionamento parziale, di aumentare le prestazioni di vecchiaia riscosse e allo stesso tempo di continuare a pagare contributi per migliorare la loro previdenza. Questa di sposizione consentirà loro di avere una grande flessibilità, il che potrebbe incentivarli a rimanere attivi sul mercato del lavoro.

Esempio: un assicurato lavora per il datore di lavoro A. Al compimento dei 65 anni decide di continuare a lavorare presso il suo datore di lavoro e di continuare a versare contributi al suo istituto di previdenza. Presso quest’ultimo ha un avere di previdenza di 300 000 franchi. Può scegliere di riscuotere una parte delle prestazioni di vecchiaia del suo istituto di previdenza, riducendo in misura corrispondente il suo guadagno as sicurato e pagando quindi meno contributi, oppure di non riscuotere alcuna prestazione di vecchiaia e continuare a versare contributi sul medesimo guadagno assicurato per aumentare in misura maggiore il suo avere di previdenza fino alla fine dell’attività lu crativa (ma al più tardi fino a 70 anni). Se l’assicurato riceve 150 000 franchi a titolo di