Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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pertura del fabbisogno vitale in caso di decesso, vecchiaia e invalidità. Si constata tut tavia che gli importi delle rendite dell’AVS e dell’AI, da soli, spesso non bastano per coprire il costo della vita. Un adeguamento della formula delle rendite in favore degli assicurati con redditi modesti o molto modesti potrebbe consentire un miglioramento mirato del livello delle rendite. A tal fine, la base di calcolo applicabile a tutte le rendite potrebbe essere modificata per aumentare le prestazioni delle persone in questione. Una tale misura avrebbe però ripercussioni finanziarie importanti. Dato il carattere strut turale della formula delle rendite, qualsiasi miglioramento mirato in favore delle persone con redditi modesti si tradurrebbe in un aumento duraturo delle uscite, non solo per l’AVS, ma anche per l’AI. Considerate le prospettive finanziarie già difficili dell’AVS e la situazione finanziaria particolarmente precaria dell’AI, tale onere supplementare non sarebbe compatibile con l’obiettivo di consolidamento finanziario perseguito dalla pre sente riforma. Inoltre, modificando la formula delle rendite si metterebbe in discussione l’attuale equilibrio tra le rendite e le PC. In qualità di prestazioni legate al bisogno, que ste ultime sono lo strumento appositamente previsto per garantire la copertura del fab bisogno vitale nei casi in cui le rendite dell’AVS e dell’AI risultano insufficienti. Un mi glioramento generalizzato della formula delle rendite rischierebbe quindi di indebolire la complementarità tra i vari elementi e di generare sovrapposizioni. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che migliorare la formula delle rendite in favore delle persone con redditi modesti non può essere la soluzione da adottare nell’ambito della presente riforma.

Adeguamento delle rendite al rincaro

Il Consiglio federale ha vagliato la possibilità di adeguare le rendite almeno all’evolu zione dei prezzi, o di prevedere un margine di manovra che gli consenta di modificare, in caso di necessità, il rapporto tra i due valori degli indici determinanti. Conformemente all’articolo 33tercapoverso 1 LAVS, di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari fis sando, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite. Inoltre, il capoverso 4 dello stesso articolo stabilisce che il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qua lora l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento. Nell’ambito delle riflessioni svolte, è stata vagliata la possibilità di abbassare questa soglia, conformemente alla mozione 22.3792 Adeguare immediata mente le rendite AVS al rincaro per tutelare il potere d’acquisto, depositata dal Gruppo del Centro, allo scopo di preservare il potere d’acquisto dei beneficiari di rendita in caso di notevole aumento dei prezzi. Non è invece opportuno mettere in discussione il prin cipio dell’adeguamento ordinario delle rendite in base all’indice misto, che garantisce una protezione contro l’inflazione e consente al contempo ai beneficiari di rendita di partecipare, in una certa misura, all’evoluzione generale dei salari delle persone attive, assicurando così un equilibrio tra stabilità del potere d’acquisto e solidarietà intergene razionale. Dall’inizio del secolo, l’evoluzione annua dei prezzi ha superato il 2 per cento soltanto in due casi, nel 2022 e nel 2023. Un abbassamento della soglia necessaria per attivare un adeguamento anticipato non avrebbe tuttavia avuto effetto nel 2023, come chiedeva la mozione summenzionata, dato che le rendite erano già state ade guate secondo la procedura ordinaria. Per contro, avrebbe innescato un adeguamento supplementare nel 2024, in base a un’evoluzione stimata dell’IPC superiore al 2 per cento, e successivamente adeguamenti biennali, qualora l’evoluzione annua dei prezzi non avesse superato questa soglia.