Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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zione con i regolamenti (CE) n. 883/200425 e n. 987/200926. Gli aspetti del diritto euro peo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, segnatamente i summenzionati regolamenti, saranno trattati al numero 6.2, poiché la Svizzera è tenuta a rispettare anche questi regolamenti nell’ambito dei suoi impegni internazionali.

Il pilastro europeo dei diritti sociali27, istituito nel 2017 e giuridicamente non vincolante, enuncia una serie di principi e diritti essenziali per consentire all’UE di fissare un quadro e obiettivi in materia sociale. Il principio 15 «Reddito e pensioni di vecchiaia» stabilisce che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi in pensione hanno diritto a una pen sione commisurata ai loro contributi e che garantisca un reddito adeguato. Donne e uomini hanno pari opportunità di maturare diritti di pensione. Ogni persona in età avan zata ha diritto a risorse che garantiscano una vita dignitosa.

Per quanto concerne determinate misure in materia di contributi, nei Paesi limitrofi i red diti provenienti dall’attività lucrativa dipendente fungono generalmente da base di cal colo per i contributi dovuti ai sistemi della previdenza per la vecchiaia. La determina zione dei redditi da considerare per fissare i contributi è dunque un aspetto importante, disciplinato in tutti i sistemi.

Per quanto concerne le prestazioni in denaro in sostituzione del salario in caso di ma lattia o d’infortunio, le soluzioni variano: ad esempio, in Germania sono soggette all’ob bligo contributivo, mentre in Italia e nel Liechtenstein ne sono esonerate; tra questi due estremi, la Francia e l’Austria prelevano contributi limitati.

La problematica dei dividendi eccessivi versati ai dipendenti della propria società per eludere l’obbligo del pagamento dei contributi sociali sembra molto meno marcata nei Paesi limitrofi esaminati. La Germania, l’Austria e la Francia riconoscono infatti con prudenza lo statuto di dipendente alle persone che detengono una partecipazione nella società in cui lavorano ed esercitano un’influenza determinante. In Francia è stata fis sata una soglia oltre la quale i dividendi sono automaticamente considerati quali redditi soggetti ai contributi sociali: vi sono soggetti i dividendi percepiti dal gestore socio di maggioranza di una Sagl superiori al 10 per cento della sua partecipazione al capitale sociale, mentre la parte inferiore a tale soglia è esente dal pagamento dei contributi.

Per quanto concerne l’obbligo di annuncio da parte dei gestori di piattaforme estere, va constatato che sono molti i Paesi che contemplano tale blocco quale misura di regola mentazione. Il previsto meccanismo di blocco degli indirizzi IP si è affermato come la forma più efficace in assoluto.

25Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.1]) o nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)

(RS 0.632.31).

26 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II dell’ALC (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11) o nella ver sione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

27 Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/10): EUR-Lex - 32017C1213(01) - IT - EUR-Lex.