Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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ogni riduzione di reddito comporta una riduzione del reddito medio, il che determina una diminuzione della rendita. Questo effetto è tanto più marcato quanto minore è il numero di anni di contribuzione. In particolare nel caso delle rendite per superstiti e delle rendite d’invalidità, un reddito temporaneamente più basso per motivi di malattia o infortunio può incidere sensibilmente sulla futura rendita, anche se sono stati pagati contributi per tutti gli anni considerati.

La regolamentazione attuale suscita incomprensione tra molte persone interessate, che non capiscono perché si debbano pagare contributi sul salario, ma non sull’importo in sostituzione del salario (indennità giornaliera), in particolare quando l’indennità gior naliera viene pagata dal datore di lavoro durante un rapporto di lavoro in corso.

Si propone pertanto di equiparare le indennità giornaliere in caso di malattia e d’infor tunio (secondo la LAINF, la LAMal e la LCA) versate durante il rapporto di lavoro al salario determinante, in modo che vadano pagati contributi sociali anche su di esse. Questo dovrebbe avvenire a prescindere da chi paghi le indennità (datore di lavoro o assicurazione). Soltanto il datore di lavoro sarebbe però soggetto all’obbligo di conteg gio, anche in caso di pagamento delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione, dato che è soltanto lui a poter scegliere se continuare personalmente a versare il salario o trovare una soluzione assicurativa a tal fine. Il datore di lavoro continuerebbe così a versare i contributi paritetici alle assicurazioni sociali anche durante l’incapacità al la voro dovuta a malattia o infortunio; questi sarebbero calcolati non in base al salario convenuto contrattualmente ma in base all’ammontare dell’indennità giornaliera.

In questo modo, ai beneficiari di indennità giornaliere si eviterebbero lacune contribu tive e perdite sulla futura rendita. Al contempo, si colmerebbe così una lacuna nelle situazioni transfrontaliere: attualmente i frontalieri provenienti da Stati membri dell’UE o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che percepiscono soltanto un’in dennità giornaliera in caso di malattia o d’infortunio durante un periodo d’incapacità al lavoro non versano contributi all’AVS, nemmeno quali persone senza attività lucrativa, poiché non sono domiciliati in Svizzera. Ciò può comportare lacune contributive. Se fosse obbligatorio il pagamento dei contributi anche sulle indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio, queste persone non presenterebbero più tali lacune. Con la normativa proposta, inoltre, si colmerebbe una lacuna anche nel settore degli assegni familiari: secondo il diritto vigente, infatti, le persone che non conseguono un salario determinante hanno diritto agli assegni familiari soltanto a determinate condizioni (cfr. art. 10 dell’ordinanza del 31 ottobre 200744 sugli assegni familiari). Va tenuto presente che gli assegni familiari sono subordinati al conseguimento di un reddito soggetto all’AVS. Se le indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio fossero equiparate al salario determinante, in questi casi sussisterebbe il diritto agli assegni familiari, a condizione che le indennità giornaliere pagate coprano il reddito minimo richiesto se condo la legge del 24 marzo 200645 sugli assegni familiari (LAFam) e il rapporto di la voro prosegua. Questo migliorerebbe la protezione sociale dei lavoratori interessati nel settore degli assegni familiari46.

44 RS 836.21

45 RS 836.2

46 Cfr. parere del Consiglio federale in risposta alla mozione 23.4526 Piller Carrard.