Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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obbligazioni [CO]39). Tali prestazioni versate dal datore di lavoro sono per legge ele menti del salario determinante, a prescindere dal fatto che vengano concesse per un obbligo legale, contrattuale o derivante da un contratto collettivo di lavoro (art. 5 cpv. 2 LAVS in combinato disposto con l’art. 7 lett. m OAVS). Su di esse vanno dunque versati contributi all’AVS, all’AI, alle IPG e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), come sul salario ricevuto in precedenza per il lavoro fornito. Molti datori di lavoro con cludono però un’assicurazione per i casi di malattia, che assume per loro la continua zione del versamento del salario. Una tale soluzione assicurativa deve essere almeno equivalente per i lavoratori (art. 324a cpv. 4 CO). Per i casi d’infortunio, tutti i lavoratori sono assicurati obbligatoriamente (art. 1a della legge federale del 20 marzo 198140 sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF]).

Secondo il diritto vigente, sulle indennità giornaliere dell’AI, delle IPG, dell’assicura zione militare (AM) e dell’AD vanno pagati contributi sociali in virtù delle esplicite dispo sizioni in tal senso nelle pertinenti leggi speciali. Per contro, non è così per le indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio (indennità giornaliere secondo la LAINF, la legge federale del 18 marzo 199441 sull’assicurazione malattie [LAMal] e la legge del 2 aprile 190842 sul contratto d’assicurazione [LCA]). Queste prestazioni non costitui scono un reddito da lavoro, bensì un reddito sostitutivo, vale a dire redditi che suben trano al reddito da attività lucrativa. Di conseguenza, su queste prestazioni assicurative non vanno pagati i contributi nemmeno quando sono versate dal datore di lavoro (art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS)43.

Il fatto che sulle indennità giornaliere delle assicurazioni non possono essere pagati contributi può far sì che, in caso d’incapacità al lavoro di lunga durata per malattia o infortunio, i lavoratori interessati debbano versare contributi all’AVS, all’AI e alle IPG in qualità di persone senza attività lucrativa, senza la partecipazione del datore di lavoro. In tal caso, l’ammontare dei contributi è determinato in base alle condizioni sociali. Tut tavia, se hanno un rapporto di lavoro non ancora disdetto, spesso i beneficiari di inden nità giornaliere non sono consapevoli del fatto che devono annunciarsi alla cassa di compensazione del proprio Cantone di domicilio quali persone senza attività lucrativa e pagare regolarmente contributi a tale titolo. Dal canto loro, le casse di compensazione non sanno quali assicurati devono pagare contributi quali persone senza attività lucra tiva e non possono dunque attivarsi in tal senso. Pertanto, è possibile che sorgano lacune, se un lavoratore non si annuncia alla cassa di compensazione entro il termine di perenzione di cinque anni, il che si ripercuote spesso negativamente sull’ammontare della sua futura rendita. Tuttavia, anche se i beneficiari di indennità giornaliere pagano contributi quali persone senza attività lucrativa, possono comunque sorgere perdite di prestazioni. Questo accade quando l’importo iscritto nel conto individuale, determinato in base ai contributi pagati da questi assicurati quali persone senza attività lucrativa, è inferiore a quello del salario determinante conseguito in precedenza. Poiché l’ammon tare della rendita ordinaria dell’AVS o dell’AI dipende dal reddito annuo medio conse guito dall’assicurato e su cui questi ha pagato contributi insieme al datore di lavoro,

39RS 220

40RS 832.20

41RS 832.10

42 RS 221.229.1

43 DTF 128 V 176 consid. 3e