Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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molte informazioni differenti. Per maggiore chiarezza, i vari temi dell’articolo 1a sa ranno dunque trattati separatamente, ciascuno in una propria disposizione (art. 1a–1d AP-LAVS). Di conseguenza, il nuovo articolo 1a definirà soltanto la cerchia delle per sone assicurate obbligatoriamente, riprendendo in linea di massima il contenuto nor mativo dei vigenti capoversi 1 e 1bis. Nel contempo saranno apportate alcune modifiche materiali.

Lett. a: continueranno a essere assoggettate all’assicurazione obbligatoria in base al criterio del domicilio soltanto le persone che non esercitano un’attività lucrativa né in Svizzera né in un altro Stato (v. n. 3.1.1.7; sarà però possibile continuare l’assicura zione in virtù dell’art. 1c cpv. 1 lett. b).

Lett. b: questa disposizione è identica a quella vigente (art. 1a cpv. 1 lett. b). Nel testo francese è apportata una modifica puramente redazionale.

Lett. c: la lettera c numero 1 vigente disciplina l’assicurazione obbligatoria dei cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione. Nella versione tede sca il termine «Eidgenossenschaft» sarà sostituito con «Bund». In futuro le persone in questione saranno assicurate obbligatoriamente all’AVS soltanto se non sono assog gettate alla legislazione del luogo di lavoro, in quanto godono di privilegi o immunità in virtù delle norme di diritto internazionale59. Da un lato, la cerchia degli assicurati sarà dunque ristretta alle persone che, a causa della loro attività ufficiale all’estero al servizio della Confederazione, non possono assicurarsi nel Paese in questione e non possono quindi fare a meno dell’assicurazione nell’AVS. Dall’altro, il campo d’applicazione verrà ampliato, in quanto non soltanto i cittadini svizzeri ma anche quelli degli Stati membri dell’UE e dell’AELS nella medesima situazione saranno obbligatoriamente assicurati nell’AVS (v. n. 3.1.1.7). Questa modifica tiene conto del principio di parità di trattamento sancito nell’ALC, nella Convenzione AELS e nel regolamento (CE) n. 883/2004.

La vigente disposizione della lettera c numero 3, secondo cui sono assicurati obbliga toriamente nell’AVS i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di organizza zioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione, è risul tata problematica e sarà quindi abrogata (v. n. 3.1.1.7).

Lett. d: nella cerchia delle persone assicurate obbligatoriamente nell’AVS saranno in clusi anche i familiari senza attività lucrativa che accompagnano all’estero persone as sicurate conformemente alla lettera c o sono nati all’estero e non sono assicurati nel Paese in questione in quanto godono di propri privilegi o immunità.

Lett. e: questa disposizione corrisponde in gran parte alla vigente disposizione dell’ar ticolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2. Il campo d’applicazione verrà però ampliato, in quanto non soltanto i cittadini svizzeri ma anche quelli degli Stati membri dell’UE e dell’AELS nella medesima situazione saranno obbligatoriamente assicurati nell’AVS (v.

n. 3.1.1.7). Questa modifica tiene conto del principio di parità di trattamento sancito nell’ALC, nella Convenzione AELS e nel regolamento (CE) n. 883/2004.

59Convenzione di Vienna del 18.4.1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01); Convenzione di Vienna del 24.4.1963 sulle relazioni consolari

(RS 0.191.02).